Per ottenere il rimborso dell’IVA assolta è sufficiente che il contribuente abbia compilato la dichiarazione annuale (quadro RX). Non occorre, quindi, alcun altro adempimento da parte del contribuente, dovendo attendere solo che l’Amministrazione finanziaria eserciti il controllo secondo la prevista procedura di liquidazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24006 del 26 settembre 2019. IL FATTO Un contribuente impugnava il diniego dell’Agenzia per un credito Iva e, avendo cessato la propria attività l’anno precedente, aveva evidenziato nella dichiarazione dei redditi il credito che era stato chiesto a rimborso nella medesima dichiarazione e nel quadro RX del modello unico. La CPT e la CTR hanno rigettato il ricorso dichiarando che l’istanza era stata presentata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 21, co 2, del D.Lgs n. 546/92 (domanda da presentare entro due anni dal pagamento). L’art. 21 del D.Lgs n. 546/1992 recante norme sul termine per la proposizione del ricorso, stabilisce che la domanda di restituzione di un’imposta non dovuta in mancanza di disposizioni di legge specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il soggetto legittimato può chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva (anche) dopo il decorso del termine di decadenza nel solo caso in cui abbia a sua volta rimborsato l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha ritenuto che per l’istanza di rimborso, che non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito, basta la manifestazione di una volontà diretta ad ottenere il rimborso da indicare nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”. Quindi se il contribuente ha evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta non occorre per ottenere il rimborso alcun altro adempimento, ma deve attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo seconda la procedura di liquidazione ex art. 36-bis Dpr n. 600/1973, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. L’esposizione di un credito d’imposta nel modello di dichiarazione comporta che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, non compia alcun altro adempimento, determinando ciò l’esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine di prescrizione. Sul tema la Cassazione ha ritenuto che la presentazione del modello “VR” quale presupposto di esigibilità deve intendersi come elemento fattuale rimesso alla disponibilità del contribuente e finalizzato a sollecitare l’attività di verifica dell’A.F., sicché l’esposizione del credito in dichiarazione non impone alcun altro adempimento al contribuente al fine di ottenere il rimborso (Cass. n. 17151/2018). Per quanto sopra la Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che la decisione di merito non ha fatto corretta applicazione del principio di cui sopra, avendo invece ritenuto che nella fattispecie doveva trovare applicazione la previsione di cui all’art. 21 co 2 del D.Lgs n. 546/1992.