Agenzia delle Entrate - Risposta n. 313 del 24 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 313 del 24 luglio 2019 riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. L’art. 16-bis del TUIR riconosce una detrazione dall’IRPEF, tra l’altro, delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La norma prevede, altresì, che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Come chiarito diverse volte sono ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Nell’ipotesi di società, laddove gli interventi effettuati siano riconducibili nell’ambito applicativo della previsione recata dal citato articolo 16-bis del TUIR, il contribuente non potrà beneficiare della detrazione prevista dalla medesima disposizione in quanto il diritto alla detrazione non spetta alla società cedente che, quindi, non può trasferirlo. Per quanto riguarda, invece, le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, si rammenta che le stesse spettano anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali. Anche per tali agevolazioni è previsto che, in assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente. Con specifico riferimento ai titolari di reddito d’impresa, è stato chiarito che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica competono con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni merce. Ciò, in quanto la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.