L’INPS, con la circolare n. 36 del 2019, spiega come coprire i buchi contributivi per gli anni dal 1996 in poi con la c.d. pace contributiva e per accedere al riscatto agevolato. Entrambe le misure sono previste dall’art. 20 del decreto legge n. 4/2019, istitutivo di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Destinatari Possono fare domanda gli assicurati rientranti nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/1995, o i loro superstiti o i parenti affini entro il secondo grado. Per poter beneficiare della facoltà di riscatto, devono essere rispettate le seguenti condizioni: - mancanza di contribuzione al 31 dicembre 1995. In merito l’INPS precisa che potranno beneficiare del riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Si evidenzia che, eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, darà luogo all’annullamento d’ufficio del riscatto con conseguente restituzione dei contributi senza interessi; - non essere titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. La titolarità di pensione ai superstiti - sia essa indiretta o di reversibilità – preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta. Oggetto del riscatto E’ necessario che, come fatto cenno, per i periodi per i quali si vuole dare copertura tramite riscatto non vi sia obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Possono essere oggetto di riscatto periodi fino ad un massimo di 5 anni, anche non continuativi. In particolare, possono essere oggetto di riscatto i periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 2019 (29 gennaio 2019), compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle gestioni previdenziali interessate. A tal proposito, l’INPS precisa che per individuare il primo e l’ultimo contributo si prenderanno a riferimento solo le gestioni previdenziali indicate nella norma: di conseguenza, restano escluse, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri. Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Se l’interessato, al momento della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge. Esempio INPS Soggetto con prima iscrizione nella Gestione separata per i parasubordinati da 01/1998 fino al 31/12/2000 e successivamente iscrizione nel FPLD a partire dal 31/03/2012. L’interessato potrà quindi riscattare il periodo scoperto di contribuzione compreso tra 01/01/2001 e 28/02/2012 e potrà esercitare la facoltà sia in Gestione separata che nel FPLD. Onere di riscatto Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. Cioè, si tiene conto del criterio stabilito dall’art. 2, comma 5, del D. Lgs. n. 184/1997. L’onere determinato con il criterio sopracitato potrà essere detratto nella misura del 50% dall’imposta lorda con una ripartizione in 5 quote annuali costanti di pari importo nell’anno in cui è stato sostenuto ed in quelli successivi. Vi è la possibilità di far sostenere l’onere al datore di lavoro dell’interessato che ha esercitato la facoltà di riscatto, destinando a tal proposito, i premi di produzione spettanti allo stesso lavoratore interessato; le relative somme sono deducibili dal reddito di impresa. La somma dovuta a titolo di riscatto potrà essere versata in unica soluzione o attraverso rate mensili fino ad un massimo di 60; ogni rata, non potrà essere inferiore a 30 euro di importo e non saranno applicati interessi per la rateizzazione. E’ da sottolineare che, la rateizzazione di quanto dovuto per il riscatto non potrà essere concessa nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una prestazione pensionistica diretta o indiretta. Stesso discorso si applica nell’ipotesi cui i contributi diventano determinanti per accedere all’autorizzazione dei versamenti volontari. Se nonostante tali situazioni, sia stato concesso il versamento in forma rateale, la somma ancora dovuta andrà versata in unica soluzione. L’INPS sottolinea che, nell’ipotesi in cui si abbia interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato. La facoltà di riscatto è prevista in via sperimentale per il periodo dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Come presentare la domanda La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 1) WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi: - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”; - per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”. 2) Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; 3) Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN. Riscatto agevolato della laurea Il comma 6, dell’art.20, prevede anche una forma particolare di riscatto laurea, aggiungendo il comma 5-quater all’art.2, del decreto legislativo 184/1997. In particolare, si dà la facoltà ai soggetti che hanno conseguito la laurea e fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, di riscattare la stessa. E’ da sottolineare che, tale possibilità viene data per i periodi da valutare con il sistema contributivo. L'onere dei periodi di riscatto, è rappresentato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’INPS precisa che la citata modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L’onere del riscatto agevolato Coloro che vorranno chiedere il riscatto agevolato, pagheranno un importo annuo pari a 5.240 euro, risultante dalla seguente operazione: 15.878,00 X 33% = 5.240. Minimale artigiani e commercianti anno 2019 pari a 15.878,00 euro; aliquota di computo per i dipendenti 33%. Al fine di dirimere i dubbi in merito alla possibilità o meno di rinunciare da parte di coloro che hanno in corso un pagamento di riscatto laurea e chiedere quello agevolato, l’INPS precisa che: - se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa; - se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo; - se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.