Il decreto riscossione (D.L. n. 129/2020) confluisce nella legge di conversione del decreto relativo alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza (D.L. n. 125/2020), approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati. Il testo è invariato e prevede una serie di misure in materia di riscossione, in particolare rinviando al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal decreto Agosto. Pagamento cartelle e avvisi esecutivi Il provvedimento, modificando l’art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), prevede il differimento dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 con riferimento ai debitori aventi residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della ex zona rossa) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. Domanda Quando deve essere pagata una cartella di pagamento i cui termini di pagamento scadevano il 20 aprile 2020?Risposta Trattandosi di un pagamento in scadenza dopo l’8 marzo 2020, si applica la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento delle somme dovute. Poiché il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, la cartella potrà essere pagata entro il 31 gennaio 2021. Il differimento trova applicazione anche per il pagamento di rate, che scadono nello stesso periodo (8 marzo-31 dicembre 2020). Tali rate devono essere comunque versate entro il 31 gennaio 2021 (FAQ n. 6 della Sezione “Covid 19” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione). Le rate con scadenza successiva al 31 dicembre devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento. Esempio - rata di 1.000 euro con scadenza 31 marzo 2020; - rata di 1.000 euro con scadenza 30 giugno 2020; - rata di 1.000 euro con scadenza 30 settembre 2020; - rata di 1.000 euro con scadenza 31 dicembre 2020. Il contribuente può versare le 4 rate (4.000) entro il 31 gennaio 2021. Si precisa che il provvedimento non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio che rimane pertanto fissata al 10 dicembre 2020 come previsto dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) (FAQ n. 2). Notifica cartelle di pagamento Come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020) non sarà effettuata la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata PEC (FAQ n. 3). Rateizzazioni Il decreto prevede il differimento dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 della data ultima di presentazione delle richieste di rateazione. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Esempio Un contribuente ha un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrebbe avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza.A tal riguardo, il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa temporalmente e si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020 (cfr. FAQ n. 9). È stato inoltre chiarito che anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può richiedere una rateizzazione. A tal fine, onde evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021 (FAQ n. 5). Procedure cautelari o esecutive Durante il periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020) Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio pignoramento), in quanto le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione, sono sospese (FAQ n. 10 e n. 11). Dopo il 31 dicembre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile). Art. 48-bis Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario (FAQ n. 20). Notifica della cartella e termini di decadenza e prescrizione Il provvedimento, inoltre, aggiunge un comma (4-bis) al citato art. 68, prevedendo che, con riferimento ai carichi affidati agli agenti di riscossione durante il periodo di sospensione di cui sopra, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 12 mesi: a) il termine entro il quale l'agente deve notificare la cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico per inesigibilità; b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Al riguardo, sono tuttavia fatti salvi gli eventuali maggiori termini risultanti dalle disposizioni recate dall’art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020, norma che ha prorogato di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di liquidazione, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018 per le somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo formale. Viene, altresì, precisato che, per quanto riguarda specificamente i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, resta fermo quanto disposto dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015, con riferimento alla proroga di tali termini al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022. Tale disposizione, infatti, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, (art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000), “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. La Relazione illustrativa alla legge di conversione del D.L. n. 129/2020 precisa che “il rinvio al richiamato articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 trova applicazione per tutti i comuni del territorio nazionale in considerazione della generalizzata dichiarazione di stato di emergenza che interessa l’intero Paese”.