Ancora una volta la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notifica della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art. 25 del DPR 602/73. È questo il principio di diritto espresso mediante l’ordinanza n. 10103 del 17 aprile 2023. L’art. 25 comma 1 del DPR 602/73 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini decadenziali indicati al contribuente o al coobbligato. Secondo un orientamento che attualmente è maggioritario, ciò significa che se la cartella di pagamento è notificata nei termini a uno dei debitori, si interrompe la decadenza nei confronti degli obbligati solidali. Il meccanismo opera stante il tenore letterale dell’art. 25: “al contribuente o al coobbligato” significherebbe che l’agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all’uno o all’altro (Cass. 22 settembre 2022 n. 27713), legittimando, secondo l’interpretazione maggioritaria, che per gli altri operi la prescrizione. È opinione dominante, poi, che l’effetto interruttivo possa fondarsi anche sull’art. 1310 c.c., secondo il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei condebitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori (Cass. 29 settembre 2021 n. 26346 e Cass. 1° febbraio 2018 n. 2545). Il principio di diritto risulta ormai consolidato in giurisprudenza (ancora, Cass. 18 novembre 2015 n. 23544 e Cass. 14 marzo 2018 n. 6282), nonostante contrasti con quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., a mente del quale in tema di decadenza non operano le norme sull’interruzione della prescrizione. La giurisprudenza in senso contrario, secondo la quale la cartella va sempre notificata entro il termine decadenziale dell’art. 25 del DPR 602/73, seppur con argomentazioni persuasive sembra rimasta isolata (Cass. 13 dicembre 2017 n. 29845 e C.T. Prov. Lecco 2 dicembre 2016 n. 357/2/16). Anche in relazione al tema della solidarietà tributaria il disegno di legge delega di riforma fiscale – ad oggi all’esame del Parlamento – ha previsto un intervento di riordino. Nonostante la formulazione molto generica dell’art. 16 comma 1 lett. h) del disegno di legge, si prevede che la riscossione dovrà contenere un equilibrio tra il diritto di difesa e la tutela del credito erariale nella solidarietà tributaria, sia paritetica che dipendente. Ci si può ragionevolmente aspettare, quindi, che il legislatore superi l’orientamento maggioritario, verso una più corretta applicazione della legge. Tale orientamento, in relazione a varie fattispecie, prende le mosse dal fatto che, per azionare la pretesa nei confronti di un obbligato solidale, sia sufficiente notificare la cartella di pagamento e non anche il previo avviso di accertamento. Con l’avvento degli accertamenti esecutivi ex art. 29 del DL 78/2010 e il consequenziale venir meno della cartella di pagamento (Cass. SS.UU. 16 dicembre 2020 n. 28709, § 15), si dovrebbe invece sostenere che, altresì nei confronti dell’obbligato solidale, sia necessario l’accertamento.