Dopo la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione delle notifica da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione avvenuta alcuni giorni fa con il D.L. n. 3/2021, il Governo torna nuovamente sull’argomento con un nuovo allungamento temporale del periodo di sospensione. Infatti, con un decreto approvato durante il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio, è stato deciso lo slittamento del termine della sospensione al 28 febbraio. Si tratta, anche in questo caso, di un decreto interlocutorio, in attesa di decisioni ben più incisive su un grosso problema, costituito dall’enorme mole di atti che pendono, come una spada di Damocle, sulle teste dei contribuenti. Ed in un periodo di crisi economica come quella che stiamo attraversando, con molte attività ferme da mesi e quasi sull’orlo del fallimento, rimettere la macchina del Fisco in moto a pieno regime rappresenta una vera e propria bomba sociale. Infatti, tutti attendono il Decreto Ristori 5 che dovrebbe dare più ampio respiro ai contribuenti con una sospensione molto più lunga anche se, da alcune indiscrezioni, mirata solo a determinate categorie di soggetti maggiormente colpiti dalla crisi. E poi rimane ancora aperta la discussione su una eventuale riedizione della rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio di cui si parla da tempo, ma che, allo stato attuale, resta ferma alle dichiarazioni di qualche rappresentante della vecchia maggioranza di Governo. In attesa di capire meglio cosa accadrà da qui a qualche settimana, cerchiamo di sintetizzare il contenuto del nuovo decreto sulla base di quanto riportato nel comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri. Atti sospesi fino al 28 febbraio Il nuovo decreto riprende il contenuto del D.L. n. 3/2021, facendone salvi gli effetti fino al 31 gennaio. Pertanto, il perimetro degli atti che rientrano nella sospensione dovrebbe essere lo stesso del precedente decreto. Volendo fare una elencazione, la sospensione, quindi, dovrebbe riguardare: - i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa); - il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il Decreto Cura Italia (art. 68, c. 1, D.L. n. 18/2020); - la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.