Ritardo pagamenti transazioni commerciali: tasso di interesse pari a zero

Ritardo pagamenti transazioni commerciali: tasso di interesse pari a zeroCon comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021 il Mef ha reso noto che, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, il tasso da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0 per cento.

Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.

Il tasso di riferimento è così determinato:

a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.

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