La Commissione europea ha proposto nuove norme per rendere le procedure di ritenuta d’acconto nell’UE più efficienti e sicure per gli investitori, gli intermediari finanziari (ad esempio le banche) e le Amministrazioni fiscali degli Stati membri. L’iniziativa, considerata un elemento chiave della Comunicazione sulla tassazione delle imprese per il 21esimo secolo e del Piano d’azione 2020 della Commissione sull’Unione dei mercati dei capitali, promuoverà una tassazione più equa, dovrebbe combattere le frodi fiscali e sostenere gli investimenti transfrontalieri in tutta l’UE. Una volta adottata dagli Stati membri, la proposta dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2027. Investimenti transfrontalieri: come funziona la ritenuta alla fonte In caso di investimenti transfrontalieri, usualmente, gli Stati membri applicano un prelievo alla fonte sui dividendi e sugli interessi corrisposti ad investitori residenti all'estero (c.d. tassazione del provento nel Paese della fonte). Gli investitori, di norma, sono tenuti a corrispondere l’imposta sul reddito nel loro Paese di residenza sui medesimi redditi (c.d. tassazione del provento nel Paese della residenza). Si generano, quindi, fenomeni di doppia imposizione giuridica, attesa la potestà impositiva concorrente dei Paesi interessati, che possono assumere valori anche significativi. Per evitare la doppia imposizione, molti Paesi hanno deciso di contemperare la rispettiva potestà tributaria attraverso trattati contro le doppie imposizioni che, solitamente, prevedono l’applicazione nel Paese della fonte del reddito: i) di un prelievo sotto forma di ritenuta con aliquota ridotta o ii) di un’esenzione dal prelievo. Sotto un profilo tecnico, la ritenuta con aliquota ridotta o l’esenzione possono essere direttamente applicate dal soggetto che eroga il reddito o attraverso la richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria del Paese della fonte. Tuttavia, le procedure di rimborso sono spesso lunghe, costose e macchinose e tale circostanza può scoraggiare investimenti transfrontalieri all'interno e verso l'UE. Al momento, in ambito UE, le procedure in esame sono eterogenee e non coordinate tra loro e, in alcuni casi, sono state utilizzate con abusi (i c.d. scandali “cum/ex” e “cum/cum”), determinando rimborsi plurimi, per decine di miliardi di euro, a favore di soggetti stranieri che fingevano di aver pagato un'imposta sui dividendi che veniva impropriamente recuperata, attraverso prove fittizie di aver pagato le imposte altrove. Agevolare i processi per semplificare gli investimenti transfrontalieri Tenendo conto delle circostanze sopra rappresentate, la Commissione UE ha proposto una serie di azioni che dovrebbero agevolare i processi semplificando le attività degli investitori, degli intermediari finanziari e delle Autorità fiscali. Anzitutto la creazione di un certificato di residenza fiscale digitale comune nell'UE che dovrebbe rendere più rapide ed efficienti le procedure di sgravio della ritenuta alla fonte. Ad esempio Gli investitori con un portafoglio diversificato nell'UE avranno bisogno di un solo certificato digitale di residenza fiscale per richiedere diversi rimborsi durante lo stesso anno solare. Il certificato di residenza fiscale digitale dovrebbe essere rilasciato entro un giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta. Attualmente, la maggior parte degli Stati membri si affida ancora a procedure cartacee. Oltre ciò, si propone l’istituzione di due procedure rapide che integrano l'attuale procedura di rimborso standard e che renderanno il processo di sgravio più rapido e armonizzato in tutta l'UE: - una procedura di sgravio alla fonte; Con la procedura di "sgravio alla fonte", l'aliquota fiscale applicata al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi si basa direttamente sulle norme applicabili delle disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione. - un sistema di rimborso rapido. Con la procedura di rimborso rapido, il pagamento iniziale viene effettuato tenendo conto dell'aliquota della ritenuta alla fonte dello Stato membro in cui vengono pagati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso di eventuali imposte pagate in eccesso viene concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento. Gli Stati membri potranno scegliere utilizzare una procedura o una combinazione di entrambe. Si stima che queste procedure standardizzate faranno risparmiare agli investitori oltre 5 miliardi di euro all'anno. Inoltre, un obbligo di comunicazione standardizzato fornirà alle Amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per verificare l'ammissibilità all'aliquota ridotta e per individuare potenziali abusi. Gli intermediari finanziari certificati dovranno segnalare il pagamento di dividendi o interessi all'Amministrazione fiscale competente, in modo che questa possa rintracciare la transazione. In particolare, i grandi intermediari finanziari dell'UE dovranno iscriversi a un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati. Tale registro sarà aperto anche agli intermediari finanziari non UE e a quelli più piccoli dell'UE su base volontaria. I contribuenti che investono nell'UE attraverso intermediari finanziari certificati beneficeranno di procedure accelerate per la ritenuta alla fonte ed eviteranno la doppia imposizione sui pagamenti dei dividendi. Il successo dell’iniziativa dipenderà anche dal numero di intermediari finanziari che si registreranno. Quali vantaggi per gli investitori? Si profilano una serie di vantaggi per gli investitori. In particolare, il nuovo certificato di residenza consentirà agli investitori di presentare la richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in formato digitale, rendendo il processo di rimborso più rapido e agevole. Sarà necessario un solo certificato di residenza fiscale digitale per richiedere diversi rimborsi durante un anno solare, evitando l'emissione di più certificati di residenza nel caso di un investitore con un portafoglio diversificato nell'UE. Nel complesso, il nuovo quadro normativo sulla ritenuta alla fonte consentirà agli investitori di accedere a procedure rapide, garantendo i diritti fiscali loro spettanti ed evitando la doppia imposizione. Quali vantaggi per le Autorità fiscali? Dei vantaggi dovrebbero emergere anche per le singole Autorità fiscali nazionali che, attualmente, si trovano spesso a subire abusi in materia di ritenuta alla fonte. Infatti, i nuovi obblighi di rendicontazione dovrebbero consentire alle Autorità fiscali di avere piena visibilità della catena finanziaria per verificare che gli investitori siano idonei a beneficiare di aliquote ridotte e per garantire che il rimborso della ritenuta alla fonte sia concesso correttamente, contrastando così gli abusi fiscali. Quali vantaggi per gli intermediari finanziari? Anche gli intermediari finanziari dovrebbero avere meno oneri dall’attuazione della proposta della Commissione UE. Infatti, la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale e la standardizzazione degli obblighi di rendicontazione e delle richieste di rimborso consentiranno agli intermediari finanziari di automatizzare i processi, risparmiando tempo e denaro. Ciò accelererebbe il processo di rimborso e renderebbe più sicure le procedure relative alla ritenuta alla fonte. Procedure di due diligence per gli intermediari finanziari Uno dei punti essenziali della proposta riguarda il ruolo degli intermediari finanziari che dovranno disporre di procedure di due diligence. Secondo la proposta, gli Stati membri richiederanno agli intermediari finanziari certificati di disporre di procedure adeguate a garantire che i contribuenti siano ammissibili ai rimborsi. Gli intermediari finanziari certificati raccoglieranno il certificato elettronico di residenza fiscale del contribuente, o la prova appropriata di residenza in un Paese non UE, e verificheranno queste informazioni con i propri registri. Dovranno inoltre raccogliere una dichiarazione che indichi che il contribuente è il beneficiario effettivo del titolo e che non ha sottoscritto alcun accordo finanziario legato al pagamento di dividendi o interessi sui titoli sottostanti.