Assonime ha emanato la circolare n. 9 del 20 maggio 2020, riguardante le ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera. La tematica è particolarmente importante ed attuale in quanto è stata introdotta dal DL n. 124 del 2019 al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, anche mediante indebita compensazione tramite l’utilizzo di crediti IVA inesistenti. Il nuovo articolo 17-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, al comma 1, come introdotto dal decreto fiscale 2019, ha previsto a carico dei committenti di opere o servizi che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Dunque, sui committenti vi è l’onere di controllare il corretto versamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, e nel caso in cui vi siano irregolarità, i committenti dovranno non solo sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese appaltatrici, ma avranno anche l’onere di darne comunicazione all’ufficio delle entrate competente per territorio nei confronti degli stessi committenti. La decorrenza Come espressamente previsto queste norme trovano applicazione dal 1° gennaio 2020, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. Di conseguenza, rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020, “cassa allargata”, non rientrano nel campo di applicazione del nuovo articolo 17-bis. Ciò vuol dire che vi sono a carico delle imprese interessate adempimenti immediati. Occorre evidenziare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, in riferimento al DL 18 del 2020 che solo per le categorie di soggetti che hanno beneficiato della sospensione del versamento delle ritenute sono sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Successivamente il Decreto Liquidità n. 23 del 2020 è intervenuto sulle sospensioni dei termini di versamento ampliando i soggetti che possono usufruire delle sospensioni per i versamenti in autoliquidazione, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. A chi si applica Il nuovo impianto normativo si applica ai committenti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta fiscalmente residenti in Italia e che affidano il compimento di opere e servizi alle condizioni indicate dalla norma, quali: - enti e società di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR; - società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR; - persone fisiche che esercitano imprese commerciali; - persone fisiche che esercitano arti e professioni; - curatore fallimentare e commissario liquidatore. La normativa fa espressamente riferimento anche al condominio. Di contro sono esclusi: - i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia; - i condomìni che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale; - gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. I nuovi obblighi Rispetto ai nuovi obblighi, l’impresa appaltatrice deve versare le ritenute, da essa trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con deleghe distinte per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Inoltre deve consegnare al committente copia delle deleghe di pagamento, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento e deve predisporre e consegnare al committente un prospetto nel quale va indicato l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente. Specularmente il committente deve controllare che le ritenute fiscali siano state versate dall’impresa appaltatrice senza avvalersi della compensazione e deve controllare i documenti trasmessi. Se l’impresa appaltatrice non provvede all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di versamento relative alle ritenute e la documentazione relativa ai lavoratori impiegati, o se dai controlli effettuati dal committente risulta l’omesso o l’insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, scatta il blocco dei pagamenti. Sanzioni In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Desta per Assonime qualche perplessità il fatto che secondo l’Agenzia delle Entrate la sanzione è da considerarsi una sanzione amministrativa non tributaria in quanto non strettamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale.