Agenzia delle Entrate - Risposta n. 313 del 4 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 313 del 4 settembre 2020 in tema di natura commerciale dell'attività svolta dal Comune ai fini dell’applicazione della normativa sulle ritenute fiscali negli appalti, quale "committente". L'articolo 4 del DL n. 124 del 2019 ha introdotto al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, l'articolo 17-bis, dal titolo ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. I soggetti residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute,trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. In relazione all'ambito soggettivo di operatività della norma, l'articolo 17-bis si applica ai soggetti passivi residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato. Al riguardo si ricorda che le lettere b) e c) dell'articolo 73 del Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamente, gli enti pubblici (e privati) economici e quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli enti pubblici territoriali. Il successivo articolo 74 dispone che tali enti non sono soggetti all'Ires e che per i soggetti stessi non costituiscono esercizio dell'attività commerciale le funzioni statali e, in genere, l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine. L'esclusione ovvero l'esenzione dall'applicazione del tributo personale riguarda, pertanto, esclusivamente l'esercizio di funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. Gli enti non commerciali (pubblici e privati) non sono tenuti alla applicazione dell'articolo 17-bis limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l'articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati, è corretto che detta previsione debba applicarsi anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio gli enti territoriali. Al fine di individuare la natura "commerciale" della attività svolta, è stato evidenziato che l'articolo 17-bis opera nell'ambito delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di sostituzione d'imposta nel reddito di lavoro dipendente e in quello ad esso assimilato, nonché in relazione alle correlate addizionali regionali e comunali. Pertanto, è stato osservato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-bis, l'ente deve verificare la natura commerciale dell'attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini delle Imposta sul Valore Aggiunto.