Ritocchi ai contributi auto green: un codice nuovo e uno ridenominato

Nella platea dei codici tributo trova spazio “7071”, che consentirà alle imprese costruttrici il recupero del bonus per l’installazione degli impianti a GPL e metano sui veicoli M1

A seguito della rimodulazione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni inquinanti (Dpcm 20 maggio 2024) l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “7071” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 e, inoltre, ridenomina il codice tributo “6903”. Le novità nella risoluzione n. 52/E del 25 ottobre 2024.

L’articolo 5 del Dpcm 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. Nel dettaglio le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo, recuperando tale importo sotto forma di credito di imposta, utilizzabile in compensazione, tramite F24 da presentare coni servizi telematici dell’Agenzia.

Le disposizioni attuative del bonus sono contenute nel decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024. Il ministero trasmette alle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

La risoluzione in esame, per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus, istituisce il seguente codice tributo:“ 7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi di riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia provvede a controllare l’elenco dei beneficiari e a verificare che l’ammontare del credito non ecceda l’importo indicato in tale elenco.

La stessa risoluzione di oggi prevede anche la ridenominazione di un precedente codice tributo, precisamente il “6903”.

In questo caso, la ridenominazione ha origine con l’articolo 2, comma 1, lettera e), del Dpcm 20 maggio 2024, che ha previsto degli incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato di classe inferiore a euro 4.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo il varo dei nuovi incentivi, ha chiesto la ridenominazione del codice tributo “6903” (istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/2019, n. 61/2021 e n. 30/2022).

L’Agenzia delle entrate, quindi, ridenomina il codice tributo “6903” come segue: “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

Le modalità di compilazione sono le stesse di quelle indicate nella risoluzione n. 30/2022.