L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 192 del 13 giugno 2019 riguardante la rivalsa da accertamento. L’art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. In questo modo si consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. In tal modo si mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone l’avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del cedente/prestatore. Nel caso di passaggio in giudicato della sentenza, essendo divenuta definitiva la pretesa tributaria di cui all’avviso di pagamento impugnato, si ritiene che il contribuente possa esercitare il diritto alla detrazione della maggior IVA all’importazione accertata. Con riferimento al dies a quo per l’esercizio della detrazione, l’Agenzia ha evidenziato che, in relazione alla somme già pagate in pendenza del giudizio, il termine biennale stabilito dalla norma per l'esercizio del diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata decorra dal passaggio in giudicato della sentenza che rende definitivo l'avviso di accertamento; per le somme pagate invece successivamente alla intervenuta definitività del giudizio, il termine biennale di detrazione decorre dalla data del pagamento dei singoli importi in base al piano di rateazione.