Agenzia delle Entrate - Risposta n. 531 del 20 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 531 del 20 dicembre 2019 riguardante la rivalsa da accertamento. Il decreto IVA prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Questa norma vuole ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione, consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. Tuttavia, il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l'accertamento abbia consentito l'esatta individuazione del cliente e la riferibilità dell'IVA accertata alle operazioni effettuate. Pertanto, la neutralità non è in concreto ripristinabile allorché, pur ricorrendo le condizioni necessarie a rendere il diritto di rivalsa astrattamente esercitabile, il cessionario risulti tuttavia cancellato dal registro delle imprese. In tale circostanza, la rivalsa risulta preclusa a far data dalla cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2495 c.c. che ha comportato l'estinzione societaria definitiva. Con la cancellazione del cessionario dal registro delle imprese e la conseguente estinzione definitiva della stessa, infatti, viene meno la controparte contrattuale nei cui confronti esercitare la rivalsa.