Agenzia delle Entrate - Risposta n. 43 del 10 febbraio 2020 Con la risposta n. 43 del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulla rivalsa da accertamento. Il decreto IVA prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Tuttavia, il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l’accertamento abbia consentito l'esatta individuazione del cliente e la riferibilità dell'IVA accertata alle operazioni effettuate. Quindi non può consentirsi al contribuente, con cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese, di detrarre neppure una parte dell'IVA versata in sede di definizione agevolata né di dedurre la differenza della stessa dal reddito d'impresa perché il diritto di rivalsa è un diritto "speciale", sicché anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la rivalsa operata ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti.