La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, da ultimo esercitabile secondo la disciplina dell’art. 1, comma 696 e seguenti, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), trova spazio anche nella conversione del D.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), con la previsione di un differimento opzionale degli effetti del suo perfezionamento e, per il settore alberghiero, addirittura con la gratuità della rivalutazione. Rivalutazione differita La procedura agevolativa della legge di Bilancio 2020 riguarda i beni risultanti dal bilancio “di riferimento” (esercizio in corso al 31 dicembre 2018) e ha nel bilancio “di rivalutazione” (esercizio successivo, ovvero quello in corso al 31 dicembre 2019) il bilancio nel quale la procedura deve essere effettuata ed essa deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, con esclusione del beneficio per i beni "merce". Consapevole, però, della potenziale crisi di liquidità delle società alle prese con l’emergenza economico-finanziaria della pandemia, ai sensi dell’art. 12-ter e “alle condizioni ivi stabilite”, la rivalutazione potrà essere differita e, quindi, effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 14 della legge n. 342/2000, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024. Il legislatore consente, quindi, di posticipare ai bilanci del 2020, del 2021 o del 2022 un’operazione già alleggerita sotto il profilo fiscale dalla legge n. 160/2019, ma sostanzialmente sparita dall’agenda di molte aziende alle prese con ben altre preoccupazioni imprenditoriali. I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva per la rivalutazione dovrebbero essere riconosciuti, ai fini fiscali, con una conferma della moratoria triennale. In tal senso, per la rivalutazione perfezionata al 31 dicembre 2020 i maggiori valori iscritti sarebbero riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, per i soggetti "solari"). Rivalutazione gratis per gli alberghi Novità sono previste anche per le imprese dei settori alberghiero e termale, cogliendosi l’apprezzabile volontà legislativa di sostenere la capitalizzazione delle imprese operanti in un ambito per il quale il periodo 2020 si chiuderà con probabili perdite. Infatti, con l’introduzione di un nuovo art. 6-bis - nel presupposto che le imprese del settore, indicate nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non adottino gli IFRS nella redazione del bilancio - viene prevista la possibilità di rivalutare in modo gratuito sia i beni che le partecipazioni in imprese controllate e collegate, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 con l’esclusione dei beni “merce”. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi e, quindi, nel bilancio 2020, nel bilancio 2021 (o in entrambi i bilanci) e sui maggiori valori iscritti non è dovuta “alcuna imposta sostitutiva od altra imposta”. Si tratta di rivalutazione non solo civilistica, perché i maggiori valori iscritti sono rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, stabilendosi che i maggiori valori sono riconosciuti sin dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, prevedendosi anche un monitoraggio triennale ai fini della tassazione delle eventuali plusvalenze e minusvalenze. Quindi, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione. In sostanza, con la rivalutazione nel bilancio del 2020, la cessione dei beni al valore “gratuitamente” rivalutato non genererebbe plusvalenze né civilistiche, né fiscali, ma tutto ciò solo dal 1° gennaio 2024. Va, inoltre, segnalato che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione di imposta “nominata” con riferimento al nuovo comma di legge e il saldo attivo potrà essere (anche parzialmente) affrancato, ma con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Infine, nel caso in cui le imprese dei settori alberghiero e termale avessero già esercitato la procedura di rivalutazione della legge n. 160/2019 tramite l’intervenuta approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, è previsto che gli effetti fiscali dell’operazione si producano dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.