Rivalutazione quote e terreni anche per il 2024: il disegno di legge di Bilancio 2024, intervenendo per l’ennesima volta sul disposto degli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, ha ammesso per i soggetti non imprenditori la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni negoziate e non e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%. La riapertura dei termini si colloca a distanza ravvicinata rispetto a quella prevista dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che aveva previsto la rivalutazione di partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023, con pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% e redazione e giuramento della perizia di stima entro il 15 novembre 2023. Tale vicinanza temporale tra la scadenza del 15 novembre 2023 e la nuova riapertura dei termini per la rivalutazione potrebbe indurre i contribuenti che non si sono avvalsi della possibilità in questione a differire tale scelta al 2024. Chi può accedere alla rivalutazione Possono accedere alla rideterminazione del valore: - persone fisiche non esercenti attività d’impresa; - società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; - enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; - soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, se alla data del 1° gennaio 2024 posseggono: - terreni edificabili o con destinazione agricola; - partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati. Cosa fare entro il termine del 30 giugno 2024 In particolare, viene previsto che per poter beneficiare della “sostituzione” del valore storico con quello rivalutato è necessario, entro la data del 30 giugno 2024: far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato; Alla redazione delle perizie sono abilitati: - per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti; - per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. corrispondere l’imposta sostitutiva (16%) dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024: - in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024; - in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Più precisamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni). Come calcolare l’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva deve essere calcolata: - sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; - sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, a condizione che tale valore sia assoggettato auna imposta sostitutiva delle imposte sui redditi Quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2023, al fine di determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote negoziate nei mercati regolamentati in luogo del costo o valore di acquisto si assume il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre 2023. Tale indicazione comporta il venir meno della necessità di predisporre una perizia giurata di stima (requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni). A tal fine, il contribuente deve predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica. Tale prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime dichiarativo di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso di opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, invece, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il già menzionato prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%. Quali sono gli effetti della rivalutazione La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica - in luogo del costo o valore di acquisto - il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Diversamente, l’assunzione del valore di perizia/media dei prezzi in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 15 febbraio 2013, n. 1, par. 4.1). Infine, non possono non rilevarsi gli effetti che la riapertura dei termini di rivalutazione potrà avere sul tessuto economico e sociale, sicuramente sottointesi dal legislatore, e in particolare quelli collegati alla possibilità di dare maggiore impulso alle operazioni di riorganizzazione aziendale e al passaggio generazionale delle imprese di tipo family business.