La Legge n. 448/2001, agli articoli 5 e 7, aveva introdotto la possibilità di rivalutare i terreni, anche agricoli, e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Sul punto, preme ricordare che già la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) aveva riproposto la rivalutazione sia dei terreni che delle quote possedute alla data del 1° gennaio 2019, consentendo il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2019. Successivamente con la legge di bilancio 2020 si è ulteriormente prorogato tale termine al 30 giugno 2020. Con l’approvazione della conversione in legge del DL n. 34/2020, è stato prorogato al 15 novembre 2020 il termine per poter optare per la determinazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate dai soggetti non imprenditori a partire dal 1° luglio 2020. Novità All’articolo 137, della legge n. 77/2020, legge di conversione del Decreto Rilancio, per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2020, è consentita la rideterminazione per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite di cui all’articolo 67 comma 1 lett. a) e – c-bis) del TUIR. Nella sostanza la citata legge ha disposto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020 posseduti non in regime di impresa al 1° luglio 2020. Pertanto, occorrerà che entro il 15 novembre 2020 e non più entro il 30 giugno 2020 (termine ormai scaduto): un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11% (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Resta, comunque, ferma la possibilità di eseguire il versamento in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo. È previsto, inoltre, che la data alla quale si dovrà fare riferimento per cui è possibile effettuare la rideterminazione del costo d’acquisto di terreni e delle partecipazioni è il 1° luglio 2020. Precedenti rivalutazioni Si evidenzia che, nel caso in cui i soggetti hanno già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Sul punto, la circolare n. 47/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tali casi il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. Nell’ipotesi in cui, il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti, in sede del nuovo versamento non effettua lo scomputo dell’imposta già versata è prevista la possibilità di richiederne il rimborso. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso, decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè, dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero, dalla data di versamento della prima rata.