Entro il 16 febbraio 2019 tutti i datori di lavoro sono obbligati a versare, ove dovuto, il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato per i propri lavoratori dipendenti. Si tratta dell’IRPEF dovuta sulla rivalutazione operata sugli importi accantonati a tale titolo, applicando un’aliquota pari al 17%. Dall’importo così determinato deve essere sottratto quanto già versato in acconto il 16 dicembre 2018. Campo di applicazione La rivalutazione dell’imposta sostitutiva sul TFR deve essere effettuata da tutti i datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta. Restano invece esclusi dal versamento dell’imposta i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). I sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l’anno precedente a quello per il quale è dovuto l’acconto possono versare direttamente l’imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Rivalutazione del TFR Con riferimento all’anno 2018, la rivalutazione del TFR (art. 2120 c.c.) sarà pari al minimo legale, pari all’1,5% cui si aggiunge una componente variabile determinata nella misura del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, pari allo 0,989%. La rivalutazione del TFR, oltre che alla fine di ciascuno anno, deve essere effettuata anche al momento della cessazione del rapporto di lavoro utilizzando l’indice ISTAT del mese in cui è avvenuta l’interruzione. Modalità di calcolo Sull’importo corrispondente alla rivalutazione del TFR è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 17% da versarsi in acconto, per una misura pari al 90%, entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tali termini valgono anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. In particolare, il datore di lavoro, in vista della prossima scadenza, deve: - Calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2018; - Applicare a tale rivalutazione l’aliquota del 17%; - Sottrarre quanto già versato a titolo d’acconto. La procedura di determinazione del saldo dell’imposta sostitutiva riguarda anche i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Infatti, anche in questo caso il TFR deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno e tale costo rimane a carico del Fondo. Pertanto, il datore di lavoro deve stabilire la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l’imposta sostituiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Al fine di procedere alla liquidazione dell’imposta il datore di lavoro deve utilizzare il modello F24 riportando nella delega di pagamento, nella sezione “Erario”, il codice tributo 1713. Saldo a credito Qualora il saldo dell’imposta sostitutiva risulti a credito, il datore di lavoro può portare in compensazione tale importo avendo l’accortezza di utilizzare nel modello F24 il codice tributo 6781, in quanto il credito dovrà essere rilevato come un’eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente nella dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770. Pertanto, successivamente, in sede di dichiarazione, il datore di lavoro dovrà riportare l’eccedenza di versamento nel quadro ST in corrispondenza del codice tributo 1712 che identifica l’acconto versato e dovrà rilevare il credito nel quadro SX al rigo che evidenzia i crediti da ritenute di lavoro dipendente. Casi particolari In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell’acconto (ed anche del saldo) dell’imposta sostitutiva sono adempiuti: - dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; - dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell’operazione. In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti: - dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro; - dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti. Va inoltre tenuto presente che l’imposta sostitutiva non è dovuta in relazione alle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005.