Il D.L. n. 119/2018, ha riaperto la rottamazione dei ruoli, dando la possibilità ai contribuenti di definire i propri debiti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione pagando la sola quota capitale e le somme spettanti all’Agente della Riscossione. La nuova rottamazione ter amplia i ruoli definibili, includendo quelli affidati dal 30 settembre al 31 dicembre 2017 - esclusi invece dalla rottamazione bis – e consente il versamento degli importi dovuti in 18 rate uguali, spalmate su un arco di 5 anni con interessi annui del 2% decorrenti dal 1° agosto 2019. Rottamazione ter: chi può accedere alla sanatoria Possono accedere alla rottamazione ter i contribuenti che: - hanno carichi a ruolo affidati agli Agenti della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione ex Equitalia o Riscossione Sicilia o Altri) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; - sono decaduti dalla Rottamazione bis per mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, purché abbiano effettuato il pagamento dell’intero ammontare delle somme dovute, o della prima rata entro il 31 luglio 2019; - hanno aderito alla prima rottamazione ma non l’hanno perfezionata. Tra gli importi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 vanno considerati rottamabili anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2018, nel presupposto che gli stessi siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2017. I carichi a ruolo relativi a violazioni del Codice della Strada possono essere definiti limitatamente agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento (non si pagano gli interessi e la maggiorazione di 1/10 per ogni semestre da quando la multa è diventata esigibile e fino alla trasmissione del ruolo all’esattore). Non sono definibili: a) i debiti per risorse proprie UE e IVA riscossa all’importazione, definibili, però, in base all’art. 5, DL. n. 119/2018; b) le somme dovuto a titolo di recupero di aiuti di Stato; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; d) le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi relativi a contributi e premi previdenziali; f) i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Rottamazione ter: tutte le scadenze Contribuenti che non hanno fruito delle precedenti rottamazioni - 30 aprile 2019: presentazione Mod. DA 2018; - 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio 2019): Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia Entrate-Riscossione; - 31 luglio 2019: versamento unica rata. Rateazione Massimo 18 rate consecutive, di cui: - 1° rata (10%): 31 luglio 2019; - 2° rata (10%): 30 novembre 2019 (posticipata al 2 dicembre); - restanti rate: a decorrere dal 2020, di pari ammontare: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Interessi su rateazione: 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Contribuenti riammessi che hanno versato le rate di luglio/settembre/ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018: - 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio 2019): comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. Rateazione 10 rate consecutive di pari importo, a decorrere dal 2019, con scadenza: - 31 luglio 2019 - 30 novembre 2019 (posticipata al 2 dicembre 2019); - restanti rate: a decorrere negli anni 2020 e 2021 entro: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Interessi su rateazione: 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Contribuenti riammessi che non hanno versato le rate di luglio/settembre/ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018: - 30 aprile 2019: presentazione Mod. DA 2018; - 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio 2019): Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia Entrate-Riscossione; - 31 luglio 2019: versamento unica rata. Rateazione Massimo 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, con scadenza: - 1° rata: 31 luglio - 2° rata: 30 novembre 2019 (posticipata al 2 dicembre 2019); - restanti rate: a decorrere negli anni 2020 e 2021 entro: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. Interessi su rateazione: 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019. Contribuenti colpiti dal sisma 2016 che hanno aderito alle precedenti rottamazioni - Pagamento delle somme residue della sanatoria Il pagamento è ripartito in 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, con interessi dello 0,3% annuo decorrenti dal 1° agosto 2019. Non sono richiesti particolari adempimenti ma l’Agenzia della Riscossione invia al contribuente, entro il 30 giugno 2019, un’apposita comunicazione contenente i bollettini di pagamento per le rate residue. Rottamazione ter: come aderire Per accedere alla rottamazione ter il contribuente deve procedere con le seguenti modalità: 1) Controllare l’esatto ammontare del carico a ruolo L’ammontare dei carichi a ruolo a cui applicare la Rottamazione ter devono essere verificati: - mediante l’estratto conto dei carichi a ruolo, da richiedere presso il competente sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia); - mediante il servizio on-line “estratto conto” dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) (solo per i contribuenti già in possesso delle credenziali di accesso); - con il nuovo servizio “Fai.D.A.te” di Agenzia delle Entrate – Riscossione che non richiede PIN o password ma solo l’invio di documenti di identità. A differenza delle precedenti rottamazioni non è più previsto che l’Agente della Riscossione comunichi al contribuente l’elenco dei ruoli a esso affidati e per i quali non è ancora stata notificata la cartella esattoriale. 2) Scegliere quali carichi a ruolo si vuole regolarizzare. 3) Presentare istanza di adesione alla sanatoria con il previsto modulo, a mano presso gli sportelli, via email/PEC o con il nuovo servizio “Fai.D.A.te”: - dichiarando se versare le somme dovute in un’unica soluzione o a rate; - segnalando la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza (es. iscrizioni provvisorie a ruolo a seguito di ricorsi presso le Commissioni Tributarie); in tal caso, occorre anche assumere l’impegno a rinunciare ai medesimi giudizi e presentare copia dell’istanza alla Commissione competente per ottenere la sospensione del giudizio. 4) Verificare che l’Agente della Riscossione non avvii o non prosegua azioni esecutive sui carichi a ruolo oggetto della definizione. 5) Attendere l’invio da parte dell’Agente della Riscossione della comunicazione delle somme dovute. In caso di mancata ricezione, collegarsi all’Area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e scaricare copia della stessa. 6) Controllare che dalle somme dovute siano stati effettivamente sottratti gli importi originariamente addebitati per: - ruoli fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2010; - sanzioni, interessi di mora; - importi a titolo di capitale e interessi già versati in caso di procedure di rateizzazione in corso; - somme aggiuntive dovute su contributi e premi previdenziali. Si devono versare soltanto le somme dovute per: capitale; interessi per ritardata iscrizione a ruolo; aggi di riscossione, calcolati solo sul capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; spese per procedure esecutive già sostenute; spese di notifica delle cartelle esattoriali. 7) Decidere se rottamare solo parte dei ruoli indicati nella comunicazione delle somme dovute e, in tal caso, comunicare i ruoli da rottamare con il servizio ContiTu. 8) Se la rottamazione viene negata per alcuni o tutti i ruoli indicati nell’istanza di adesione, decidere se fare ricorso contro la comunicazione delle somme dovute. 9) Versare gli importi dovuti mediante: - domiciliazione su conto corrente; - bollettini precompilati ricevuti insieme alla comunicazione delle somme dovute; - pagamento presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione; - sportelli bancomat degli istituti che hanno aderito al servizio CBILL; - internet banking; - uffici postali; - circuiti Sisal e Lottomatica; - portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) con l’App Equiclik tramite la piattaforma PagoPa; - compensazione con eventuali crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. 10) Conservare le ricevute di pagamento. Mancato, tardivo o insufficiente pagamento della rata In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento la definizione non produce effetti e tornano dovuti gli originari importi iscritti a ruolo; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della sanatoria. I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto degli interi importi dovuti; l’Agente della Riscossione prosegue l’attività di recupero dei carichi a ruolo e gli importi dovuti non possono più essere rateizzati. Se le rate vengono versate con un ritardo non superiore a 5 giorni, la sanatoria non perde effetto e non sono dovuti interessi. DURC - Certificato di regolarità fiscale - Rimborsi di imposte e tasse L’adesione alla rottamazione permette di ottenere il rilascio del DURC (in presenza degli ulteriori requisiti previsti per il suo rilascio). Tuttavia, il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate successive della sanatoria determina l’annullamento del DURC. Il servizio DURC on-line contiene anche l’elenco dei documenti annullati. Se i carichi da rottamare rientrano tra quelli da pagare per conseguire il certificato di regolarità fiscale (incluso quello per partecipare alle procedure di appalto), è sufficiente dichiarare di volersi avvalere della sanatoria per ottenere tali certificati. L’esclusione dalla rottamazione, ad esempio per irregolarità nei pagamenti, fa perdere la regolarità fiscale dalla data in cui tale evento si verifica. L’adesione alla rottamazione dei ruoli esplica effetti del tutto analoghi anche per l’ottenimento dei rimborsi di imposte e tasse. Procedure concorsuali È espressamente riconosciuta la prededucibilità dei pagamenti effettuati per la rottamazione dei ruoli permettendo così il rispetto delle scadenze di pagamento delle rate previste dalla sanatoria.