Il cantiere della definizione agevolata dei ruoli sembra non avere mai fine. Infatti, non è ancora partita la terza stagione, quella della rottamazione ter disciplinata dall’art. 3, D.L. n. 119/2018, che già all’orizzonte si prospetta una nuova puntata. Questa volta, però, si tratta di qualcosa di leggermente diverso in quanto riguarda la definizione delle pendenze con gli enti locali. In particolare, con una norma inserita nel decreto Crescita, si prevede che per le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Si tratta, pertanto, a tutti gli effetti di una vera e propria “rottamazione” anche se con caratteristiche e modalità in parte inedite rispetto a quanto previsto sino ad ora con le tre tornate di rottamazione dei ruoli (prima rottamazione di cui all’art. 6, D.L. n. 193/2016; rottamazione bis di cui all’art. 1, D.L. n. 148/2017; rottamazione ter di cui all’art. 3, D.L. n. 119/2018). Prima di entrare nel merito della nuova disposizione, è bene comunque ricordare che nelle tre edizioni hanno potuto fruire della rottamazione solo i contribuenti la cui riscossione dei tributi locali è curata dal concessionario nazionale mediante cartella di pagamento o ruolo. Infatti, la stessa possibilità è stata esclusa per i comuni che effettuano la riscossione con ingiunzione e che, quindi, non si avvalgono del concessionario nazionale. Oltre a ciò, l’altra grossa novità della norma contenuta nel decreto crescita sta nel fatto che la definizione agevolata viene estesa a tutti gli enti locali. Vediamo, dunque, in cosa consiste questa nuova definizione agevolata. Cosa può essere rottamato La prima domanda da porsi è: cosa rientra e cosa non rientra nella nuova definizione agevolata? Non si tratta di un aspetto irrilevante in quanto nelle tre versioni della rottamazione sin qui emanate è stata prevista la possibilità di definire, pur con alcune particolarità, le multe stradali. Ora, però, con la norma di cui si discute, l’abito applicativo della definizione agevolata si amplia notevolmente. Infatti, si fa riferimento alle “entrate, anche tributarie, delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane e dei comuni”. L’inciso “anche tributarie” lascia intendere che l’ambito applicativo dell’agevolazione è molto vasto abbracciando tutte le entrate dei predetti enti locali. Pertanto, dovrebbero rientrare nella definizione agevolata: 1) le imposte locali quali, ad esempio, la tassa di possesso per i veicoli che è di competenza regionale, oppure le classiche imposte comunali tra cui l’IMU, la TASI, l’imposta di pubblicità, etc.; 2) le entrate non tributarie quali, ad esempio: - i canoni e proventi per l’uso e il godimento dei beni di proprietà dell’ente locale; - i corrispettivi e le tariffe per la fornitura dei beni o per la prestazioni di servizi; - gli altri proventi la cui titolarità spetta all’ente locale. Cosa non può essere rottamato Passando alle esclusioni, la norma richiama il comma 16 dell’art. 3, D.L. n. 119/2018 secondo cui sono esclusi dalla rottamazione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE n. 2015/1589; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, non è chiaro se possano rientrare nell’ambito applicativo della nuova norma anche gli importi dovuti ad altri enti pubblici territoriali, quali ad esempio, i contributi ai consorzi di bonifica del territorio e dei bacini idrografici: a parere di chi scrive, tenendo conto del tenore letterale della norma, dovrebbero comunque essere esclusi. Definizione agevolata delle multe stradali Un cenno a parte merita la definizione delle violazioni al codice della strada: nella norma di cui si discute si rimanda a quanto previsto dall’art. 3, comma 16, D.L. n. 119/2018 il quale si occupa, appunto, proprio delle multe stradali. Nello specifico, tale disposizione prevede che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della stradale la rottamazione ter si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (art. 27, comma 6, legge n. 689/1981). In definitiva, per le violazioni al codice della strada resta confermato quanto già previsto (in pratica, vengono azzerati gli interessi di mora) e non si registrano ulteriori novità di rilievo. Ambito temporale per la definizione agevolata I debiti definibili sono quelli relativi a provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. A tale proposito va fa fatta una precisazione: rispetto a quanto previsto per le tre edizioni delle rottamazioni sopra elencate, la nuova norma si differenzia su un importante aspetto. Infatti, mentre per le cartelle di pagamento, ai fini della definizione agevolata, si deve fare riferimento alla data di affidamento del carico al concessionario della riscossione, qui si parla di data di notifica dell’ingiunzione. Come funziona la definizione Anche sugli aspetti più prettamente operativi si registrano alcune sostanziali differenze con le rottamazioni dei ruoli. Innanzitutto, è previsto che per i debiti di cui si discute gli enti interessati possono (quindi si tratta di una facoltà e non di un obbligo) stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con propri atti, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Di tale decisione deve essere fornita idonea pubblicità con la pubblicazione, entro trenta giorni, della notizia sul sito internet istituzionale dell’ente. Inoltre, con apposito provvedimento, gli enti locali devono stabilire: - il numero delle rate e la relativa scadenza: a differenza della rottamazione dei ruoli, in questo caso, non è previsto un numero massimo di rate, ma ci si limita a stabilire che la rateizzazione deve concludersi entro il 30 settembre 2021; - le modalità con cui il debitore deve manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; - i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate che intende versare per chiudere i suoi debiti, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; - il termine entro il quale l’ente locale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Salvo queste particolarità, si applicano le stesse regole della rottamazione ter. Conseguenze dell’adesione A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. Da evidenziare anche che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Da notare, infine, che la nuova norma non sembra prevedere alcuna ipotesi di “lieve ritardo” così come, invece, previsto per la rottamazione ter, laddove, non si decade se si versa il dovuto con un ritardo non superiore a 5 giorni. Si spera che a tale “dimenticanza” si ponga rimedio in fase di conversione in legge del decreto.