Non deve trarre in inganno il titolo dato all'art. 15 del decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) che disciplina la “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”. Dal testo della norma si evince chiaramente che non si è in presenza di una “estensione” ma di una nuova facoltà accordata agli enti territoriali, senza alcun collegamento con un provvedimento agevolativo in vigore o precedente. Ciò si evince anche dalla relazione governativa che accompagna il decreto Crescita in cui si dice che “la disposizione in esame introduce la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l’esclusione delle sanzioni”. Si tratta di una nuova rottamazione delle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e dai concessionari privati della riscossione, che fa seguito ad altre rottamazioni: in sostanza, la rottamazione quater delle ingiunzioni. Facoltà con regole ben delineate Gli enti territoriali che decideranno di adottare il provvedimento di definizione agevolata delle ingiunzioni sono assoggettati a determinate regole e paletti. Individuazione degli enti territoriali Possono adottare il provvedimento le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni. Le entrate non riscosse Il provvedimento può riguardare le entrate tributarie e non tributarie non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 emesse dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997 (si tratta di soggetti privati, iscritti in un apposito Albo, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali). Solo ingiunzioni fiscali Il provvedimento dovrà riguardare le ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2017. Non è possibile quindi estendere la definizioni agevolata a ruoli, cartelle etc.. Inoltre, la definizione non può riguardare le ingiunzioni notificate al di fuori dall'arco di tempo innanzi visto. Termine e organo di emissione del provvedimento Gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data del 1° maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti locali (province, città metropolitane e comuni) provvederanno con deliberazioni di consiglio, mentre le regioni emetteranno delibere di giunta. Sono sanabili solo le sanzioni Gli enti territoriali possono escludere le sanzioni relative alle entrate. Ciò significa che non possono essere oggetto di agevolazione gli interessi per ritardato o omesso versamento. Inoltre, gli enti non possono escludere solo una parte delle sanzioni. Altri contenuti del provvedimento di definizione Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Pubblicità del provvedimento Entro 30 giorni (dalla data di adozione) gli enti territoriali danno notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. Mancato, insufficiente o tardivo versamento In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Applicazione altre disposizioni Alla definizione agevolata delle ingiunzioni si applicano le disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui ai commi 16 e 17 dell’art. 3 del decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119 del 2018), che prevedono, rispettivamente, l’esclusione dalla definizione agevolata per talune somme e specifiche disposizioni per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Regioni a statuto speciale e Province autonome Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni sulla definizione agevolate delle ingiunzioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. Le rottamazioni precedenti La definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali è stata oggetto di alcuni interventi del legislatore: - il primo provvedimento è disciplinato dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016; - il secondo provvedimento è disciplinato dall'art. 11, comma 14, D.L. n. 8/2017; - il terzo provvedimento è disciplinato dall'art. 1, comma 11-quater, D.L. n. 148/2017.