Si approssima il termine ultimo per approfittare della cd. “rottamazione-quater” di cui all’articolo 1, comma 231 e seguenti della legge 197/2022. Infatti, a mente di quanto disposto dal D.L. 51/2023 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale) il termine di presentazione delle istanze, inizialmente stabilito nel 30 aprile 2023, è stato differito a venerdì 30 giugno 2023. Come noto, grazie alla rottamazione, “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Alla luce del differimento disposto dal D.L. 51/2023 è stato modificato anche il termine previsto per i versamenti, come segue: la prima rata o unica rata dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023 (mentre il termine originario era il 31 luglio); restano invece fermi gli ulteriori termini stabiliti dalla norma in caso di versamento rateale. Di conseguenza, la seconda rata scadrà il 30 novembre 2023, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. Si ricorda che in caso di scelta per il pagamento rateale è consentito un numero massimo di 18 rate e, altresì, si evidenzia che la prima e la seconda rata dovute – per espressa previsione normativa - rappresentano ciascuna il 10% dell’importo complessivamente dovuto. Si tratta pertanto di due rate più “pesanti”, e peraltro a scadenza relativamente ravvicinata, ovvero 31 ottobre e 30 novembre 2023. Di tale circostanza occorre tenere debita considerazione all’atto della presentazione dell’istanza, al fine di ponderare adeguatamente il numero di rate prescelte, in modo da distribuire l’esborso finanziario tale da poter essere ragionevolmente affrontabile da parte del soggetto debitore. L’intervenuta rimodulazione dei termini consente, peraltro, di rivedere le eventuali istanze già presentate ed apportare, se necessario, integrazioni o correzioni, anche in ordine al numero di rate prescelte. Sotto questo punto di vista è necessario altresì ricordare che è anche possibile frazionare la posizione debitoria in distinte istanze, al fine di frazionare il rischio di un’eventuale impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti, con conseguente decadenza dai benefici della rottamazione. Laddove una o più istanze siano già state presentate, occorre prestare attenzione agli effetti della presentazione di un’eventuale successiva istanza, ricordando che: se la nuova istanza contiene sia cartelle per le quali sia già stata richiesta la rottamazione, sia cartelle nuove, tutte le posizioni debitorie (vecchie e nuove) rientreranno nella “nuova” rottamazione, con versamenti da effettuarsi secondo il piano di rateazione indicato nell’istanza più recente. Pertanto, se per esempio nella prima istanza era presente solo la cartella “A”, ed era stata richiesta la soluzione unica, e nella nuova istanza sono presenti sia la cartella “A” che la cartella “B”, e vengono in ipotesi richieste cinque rate, saranno entrambe le cartelle ad essere rateizzate in cinque rate, in un unico piano di versamento; se la nuova istanza contiene solo cartelle diverse da quelle originariamente richieste in rottamazione, la seconda istanza seguirà un proprio distinto percorso, autonomo dalla prima. Ad esempio, se nella prima istanza era presente solo la cartella “A”, ed è stata richiesta una sola rata, e nella seconda istanza è presente solo la cartella “B”, e vengono richieste cinque rate, l’agente della riscossione rilascerà separati conteggi, con previsione di versamento in soluzione unica per la cartella “A”, e versamento in cinque rate per la cartella “B”; se la nuova istanza contiene le medesime cartelle contenute in quella originaria, la nuova istanza sostituisce in toto la precedente e pertanto vale il numero di rate scelto con l’istanza più recente. Ad esempio, se nella prima istanza era presente la cartella “A” con richiesta di pagamento in rata unica, e nella seconda istanza è presente nuovamente la stessa cartella “A”, ma vengono richieste 5 rate, in esito l’agente della riscossione formulerà un piano di pagamento in cinque rate.