Con la risposta n. 68 del 12 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento della rottamazione quater. L'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio aisensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». Il successivo comma 232 prevede che «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.». Da ultimo, per quanto di interesse, il comma 244 stabilisce che «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero». Con riferimento, tuttavia, alla prima e alla seconda rata della rottamazione quater delle cartelle, si evidenzia che il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto all'articolo 4-bis (introdotto dalla legge di conversione) che «Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023». A ciò si aggiunga, che al decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'articolo 3, l'articolo 3-bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024), secondo cui, «1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022. [...]».