Nell’ultimo periodo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta trasmettendo ai contribuenti numerose cartelle di pagamento che non sempre possono rientrare nella rottamazione quater. Infatti, come previsto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, sono definibili esclusivamente quei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Ne deriva che i carichi antecedenti e quelli successivi a tale periodo sono esclusi dalla definizione agevolata. Attenzione al contenuto dell’atto Vero è che per verificare se la cartella ricevuta possa o meno rientrare nella rottamazione quater occorre prestare attenzione e controllare il contenuto dell’atto. La prima pagina è dedicata alle informazioni essenziali quali: - il numero della cartella; - la denominazione dell’ente creditore (o degli enti); - il lotto di stampa e il gruppo; - il destinatario (nome cognome/denominazione; indirizzo; CAP; denominazione; comune; sigla; codice fiscale e indicazione dell’eventuale coobbligato; - le somme da pagare; - l’indicazione del “Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica”; - le informazioni di contatto dell’Agente della riscossione. Nella pagina successiva si troveranno le informazioni più analitiche, tra le quali: - il dettaglio degli addebiti; - il dettaglio degli importi dovuti fornito dall’ente che ha emesso il ruolo - il numero del ruolo; - l’indicazione di quando il ruolo è stato esecutivo; - la consegna all’agente della riscossione; - la partita; - il responsabile del procedimento. Quali possibili alternative? Salvo interventi legislativi “last minute”, volti ad ampliare l’intervallo “temporale” dei carichi rottamabili, la soluzione possibile, per i destinatari di cartelle “escluse” dalla definizione agevolata, è la rateizzazione degli importi ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. Qui il contribuente non beneficerà di alcuna riduzione e/o “cancellazione” degli interessi e sanzioni, i quali dovranno essere corrisposti per intero. La domanda di rateizzazione potrà essere presentata direttamente on-line (servizio “Rateizza adesso”) oppure compilando il modello R1 che dovrà poi essere trasmesso agli indirizzi PEC indicati nel modello stesso. Per importi inferiori o superiori a 120.000 euro, potrà essere scelta l’opzione del numero massime di rate pari a 72 (6 anni), costanti o crescenti. Mentre si potrà richiedere un piano straordinario sino a 120 rate di importo costante, qualora ci si trovi in una comprovata e grande difficoltà legata alla congiuntura economica, purché estranea alla responsabilità del contribuente e in presenza delle seguenti condizioni: - per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.