Tante le novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. n. 61/2023 - decreto Alluvioni. Al fine di comprendere l’importanza delle novità introdotte, occorre ricordare che il D.L. n. 61/2023 ha previsto diversi interventi per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, tra cui la sospensione di termini tributari e contributivi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini legali e processuali oltre alla sospensione delle udienze e dei procedimenti amministrativi. Proroga di tre mesi per la rottamazione quater Il decreto Alluvioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023, ha previsto la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata c.d. rottamazione quater. Infatti, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del decreto Alluvioni, i termini e le scadenze della rottamazione quater prevista dalla legge n. 197/2022, sono prorogati di tre mesi. La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato l’adesione alla rottamazione quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consentendo ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. Per effetto del decreto Alluvioni, i soggetti appena indicati possono presentare la domanda on-line di adesione alla Rottamazione quater entro il 30 settembre 2023. Nello specifico, la proroga di tre mesi interessa tutti i termini relativi alla rottamazione quater, che quindi cambiano nel modo di seguito indicato: - per la domanda di adesione alla rottamazione c’è tempo fino al 30 settembre 2023; - il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute è fissato al 31 dicembre 2023; - il pagamento in soluzione unica deve avvenire entro il 31 gennaio 2024. Riassumendo, la scadenza ordinaria del 30 giugno prevista per la rottamazione quater non riguarda le zone colpite dall’alluvione a maggio. Spostati di tre mesi anche i pagamenti rateali Con il decreto Alluvioni, ai sensi del comma 9 dell’art. 1, sono stati spostati di tre mesi anche i pagamenti rateali. Con la conseguenza che è infatti possibile rateizzare il debito in un massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024. Rateizzazione con tasso di interesse azzerato Tra i vari emendamenti approvati al decreto Alluvioni, assume certamente particolare rilevanza l’aggiunta, nell’art. 1, del comma 4-bis riguardante l’azzeramento del tasso di interesse applicabile in caso di rateizzazione degli importi dovuti ai fini della rottamazione quater. In particolare, il nuovo comma prevede che: “4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell’allegato 1, il tasso di interesse di cui all’articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato”. Il riferimento normativo contenuto nel testo dell’emendamento approvato è all’art. 1, comma 233, della legge di Bilancio 2023, riguardante il pagamento rateale degli importi dovuti ai fini della rottamazione quater. L’emendamento appare particolarmente rilevante se si considera che la norma contenuta nella legge di Bilancio prevede, in linea generale, che in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. Con tale norma, invece, è stato disposto l’azzeramento del tasso di interesse applicabile in caso di rateizzazione degli importi dovuti ai fini della rottamazione quater. Ne consegue pertanto che, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati dall’allegato n. 1 del decreto Alluvioni, in caso di rateizzazione degli importi dovuti ai fini della rottamazione quater, non sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.