La definizione agevolata dei ruoli, come disciplinata dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter), dopo le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni 2019 ha assunto i suoi connotati definitivi. Confermato uno degli aspetti che ha contraddistinto la norma sin dalla sua prima stesura: l’estensione dell’agevolazione ad un gran numero di contribuenti e l’estrema convenienza della stessa. Sul primo aspetto non ci sono dubbi. Infatti, con le modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni, accanto ai contribuenti già interessati (soggetti con ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 e riammessi dalla precedente rottamazione che hanno versato il pregresso entro il 7 dicembre 2018) se ne sono aggiunti altri. Si tratta sostanzialmente di quanti, avendo aderito alla rottamazione bis (di cui al D.L. n. 148/2017) non erano in regola con il pregresso (rate di luglio, settembre e novembre 2018) e non hanno versato tali somme entro il 7 dicembre. In mancanza di tale versamento questi soggetti, prima delle modifiche del D.L. n. 135/2018, venivano automaticamente esclusi da ogni ulteriore possibilità di definizione agevolata. Ora, invece, vengono riammessi, anche se a condizioni leggermente sfavorevoli rispetto agli altri. Infatti, devono versare l’intero carico definito in un numero massimo di 10 rate come previsto per coloro i quali hanno saldato il pregresso entro il 7 dicembre, ma con la differenza che questi ultimi rateizzano solo il debito residuo e non tutto il carico. Rateazione: interessi con il dubbio Confermata anche la tempistica della rateazione; pertanto, le rate sono così distribuite: - le prime due con scadenza 31 luglio 2019 e 2 dicembre 2019 (in realtà sarebbe 30 novembre ma cade di sabato); - il restante con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre negli anni 2020 e 2021. Invece, non è chiaro, per questi contribuenti riammessi, quale sia il tasso di interesse annuo da applicare sulle rate successive alla prima a partire dal 1° agosto 2019: si applica lo 0,3% come per coloro che hanno saldato il pregresso entro il 7 dicembre oppure il 2% previsto per la rottamazione ter? Su punto occorrerebbe un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria (nell’ultimo esempio sotto riportato, si è comunque scelta la seconda interpretazione, quella più sfavorevole al contribuente). Quanto conviene rottamare? Il secondo aspetto che merita attenzione è quello relativo alla convenienza della nuova definizione. In questo caso, però, bisogna far parlare i numeri e, quindi, proviamo a fare qualche simulazione (negli esempi che seguono gli importi indicati sono di pura fantasia). Esempio n. 1 Contribuente che non ha aderito alla precedente definizione agevolata e aderisce alla rottamazione ter. Ruolo consegnato all’agente della riscossione il 12 febbraio 2017, relativo all’omesso versamento di varie imposte e ritenute (periodo d’imposta 2007), derivante da una cartella notificata l’11 luglio 2017. In particolare, gli importi inseriti nel ruolo sono i seguenti (in euro): - imposte (IRAP, addizionale comunale IRPEF, addizionale regionale IRPEF, IVA, ritenute alla fonte) = 1.520 - sanzioni = 452 - interessi = 125 - oneri di riscossione = 165 - interessi di mora = 524 - spese di notifica = 10 - totale da pagare = 2.796 In questo caso, il contribuente che aderisce alla sanatoria e sceglie il versamento in 18 rate, sarà tenuto a versare i seguenti importi: Imposte 1.520 Interessi ritardata iscrizione a ruolo 125 Oneri riscossione (6%) 98,70 Spese notifica 10 Totale per adesione 1.753,70 Interessi da rateazione (2% annuo) 69,54 Risparmio complessivo 1.042,30 Risparmio percentuale 37,28% Esempio n. 2 Riprendiamo l’esempio precedente e supponiamo, invece, che il contribuente abbia aderito alla rottamazione bis ma risulti inadempiente con le rate di luglio, settembre e ottobre. In occasione della rottamazione bis ha scelto di rateizzare in 5 rate di pari importo. Pertanto, ciascuna rata, al netto degli interessi è pari a 350,74 euro (1.753,70/5). In questo caso, la sua situazione pregressa è la seguente: Prima rata: 31 luglio 2018 350,74 Seconda rata: 30 settembre 2018 (comprensiva di interessi) 353,33 Terza rata: 31 ottobre 2018 (comprensiva di interessi) 354,68 Totale 1.058,75 Ha dunque deciso di versare il debito (1.058,75 euro) entro il 7 dicembre 2018. In tal caso, sul debito residuo pari alle due rate rimanenti (350,74 x 2 = 701,48) potrà fare istanza per la rottamazione ter, beneficiando di una rateazione massima di 10 rate. Pertanto, scegliendo 10 rate, si avrà: Ammontare singola rata (al netto degli interessi) 69,50 Totale interessi (0,3% a partire dal 1° agosto 2019) 4,52 Esempio n. 3 Rimaniamo ancora sull’esempio precedente, ma, questa volta, supponiamo che il contribuente non abbia versato il pregresso entro il 7 dicembre 2018. In base alle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, si apre un’ultima possibilità. Infatti, per questi contribuenti è possibile aderire alla rottamazione ter ma beneficiando di una rateazione massima di 10 rate (contro le 18 previste per tutti gli altri). Pertanto, scegliendo 10 rate, si avrà: Ammontare singola rata (al netto degli interessi) 175,37 Totale interessi (2% a partire dal 1° agosto 2019) 76