Il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018) conferma la riapertura della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Potranno essere definiti i ruoli affidati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, con possibilità di effettuare il pagamento degli importi dovuti fino a un numero massimo di 18 rate. La norma consente di definire i ruoli e gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Tra le altre novità sarà possibile utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti certificati vantati nei confronti della PA. Il termine per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione-ter è fissato al 30 aprile 2019. Chi sceglierà di dilazionare il pagamento delle somme dovute dovrà corrispondere due rate di importo ciascuna pari al 10% del totale, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019, mentre le restanti rate trimestrali dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Tra le novità si prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione agevolata. Inoltre si prevede espressamente che con la domanda di rottamazione-ter sarà possibile l’ottenimento del DURC. Cosa cambia Prima Dopo Rottamazione-bis Rottamazione-ter Ambito oggettivo I titolari di carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, oppure riguardanti le annualità 2000-2016 (purché non abbiano aderito alla prima rottamazione) possono presentare istanza di ammissione alla rottamazione bis, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e delle sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale. I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le sanzioni accessorie ai crediti di natura previdenziale. Nelle precedenti edizioni della rottamazione, i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, vale a dire sia i dazi che l’IVA all’importazione, erano espressamente esclusi anche per quanto concerneva la debenza di sanzioni e interessi. È possibile estinguere sanzioni e interessi anche sui carichi affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali comunitarie e di IVA all’importazione. Domanda Il termine per presentare l’istanza di adesione è fissato al 15 maggio 2018. Il termine per presentare l’istanza di adesione è fissato al 30 aprile 2019. Pagamenti rateizzati Presentando domanda, il debitore può rottamare i ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito presi in carico dall’agente della riscossione, beneficiando dell’intero stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione oppure in un numero massimo di 5 rate aventi scadenza: luglio 2018 (20% delle somme dovute); settembre 2018 (20% delle somme dovute); ottobre 2018 (20% delle somme dovute); novembre 2018 (20% delle somme dovute); febbraio 2019 (20% delle somme dovute). Si allungano i termini per il pagamento dilazionato delle somme dovute. È possibile rateizzare il pagamento fino a un numero massimo di 18 rate trimestrali. Chi sceglie di dilazionare il pagamento delle somme dovute deve corrispondere due rate di importo ciascuna pari al 10% del totale, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti rate trimestrali dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno aderito alla definizione: - l’ammontare complessivo di quanto dovuto; - (in caso di scelta del pagamento dilazionato) il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Lieve inadempimento La definizione agevolata si perfezionava con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Non trovava applicazione la disciplina sul lieve inadempimento. Pertanto, anche il ritardo di un solo giorno nell’esecuzione del pagamento di una singola rata impediva il perfezionarsi della definizione. In caso di pagamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza effettiva, il contribuente non decadrà dalla definizione e non sarà tenuto a pagare interessi per il ritardo. Interessi Sui pagamenti rateizzati delle somme dovute per il perfezionamento della procedura si applicava un tasso di interesse pari al 4,5%. Il tasso di interesse sui pagamenti rateizzati è pari al 2% annuo. Effetti della procedura La presentazione dell’istanza: - determina l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di invio della domanda, nonché il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; A differenza delle precedenti rottamazioni, nell’attuale sanatoria nulla è precisato in relazione agli effetti sui pignoramenti presso terzi. >- costituisce presupposto per la condizione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo per importi superiori a 5.000 euro all’atto dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Modalità di pagamento Pagamento: - mediante domiciliazionesul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nell’apposita dichiarazione di ammissione alla procedura; - mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare ad una apposta comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate; - presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Il versamento delle singole rate può avvenire con utilizzo in compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e appositamente certificati sull’apposita piattaforma telematica gestita dal MEF. DURC Non sono espressamente disciplinati gli effetti della presentazione della richiesta di definizione agevolata rispetto all’ottenimento del DURC regolare. È stato previsto in maniera espressa l’ottenimento del DURC regolare in caso di richiesta di definizione agevolata dei carichi a ruolo anche con pagamento dilazionato.