Il decreto fiscale 2019 (art. 3, D.L. n. 119/2018) ha riaperto la rottamazione dei ruoli con la possibilità per i debitori di beneficare dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019 (c.d. rottamazione-ter). Perimetro della sanatoria Ripercorrendo brevemente gli aspetti salienti della disciplina, il perimetro della nuova rottamazione è costituito dai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, che possono essere definiti senza dover corrispondere le sanzioni incluse nei carichi stessi, né gli interessi di mora, né le c.d. sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale. Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi), restano dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovuti, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento. Come presentare il modello DA-2018 Il debitore è tenuto a inviare, entro il 30 aprile 2019, il modello DA-2018. È possibile presentare la domanda di adesione via web, compilando l’apposito form on line. Il modello DA-2018 può inoltre essere presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure a mezzo PEC, all’indirizzo della Direzione regionale di riferimento, insieme alla copia di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il contribuente intendesse aderire alla definizione agevolata per tutti i carichi definibili è possibile barrare l’apposita casella presente nella prima pagina del modello. In alternativa è possibile specificare le singole cartelle di pagamento o avvisi con riferimento ai quali si intende aderire alla procedura, specificando i riferimenti dei singoli atti. Relativamente agli avvisi di accertamento esecutivo, in particolare, occorre specificare il numero di riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel caso in cui il debitore intenda definire solo uno o più carichi afferenti una singola cartella di pagamento è necessario specificare nel modello il relativo numero di ruolo. Non è invece possibile definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento, avviso di liquidazione o ruolo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2017). Nel modello deve essere segnalata l’eventuale presenza di giudizi pendenti che riguardino gli atti indicati nella domanda di rottamazione. In caso affermativo, infatti, è necessario assumere l’impegno a rinunciare al contenzioso. Come pagare Nel modello DA-2018 occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. È infatti possibile saldare in un’unica soluzione (versamento del 100% entro il 31 luglio 2019) oppure, in forma rateale fino a un massimo di 18 rate (5 anni). Per l’anno 2019 le rate (ciascuna pari al 10% del totale) scadranno il 31 luglio e il 30 novembre; per gli anni successivi le rate successive (tutte di pari importo a copertura del residuo 80%) scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Nel caso in cui non venga indicata alcuna preferenza, il pagamento si intende richiesto nel numero massimo di 18 rate (anni), fermo restando la facoltà di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Limitatamente ai debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (rottamazione-bis), per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, le somme dovute a titolo di definizione agevolata possono essere versate, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo. La comunicazione di liquidazione degli importi da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per tutti i debitori, avverrà d’ufficio entro il 30 giugno 2019.