Buone notizie per i contribuenti che hanno perso il treno della terza edizione della rottamazione e quella del saldo e stralcio. Viene infatti concessa la possibilità di aderire nuovamente alla sanatoria fino al 31 luglio 2019. È quanto prevede l’emendamento (Molinari), approvato l’11 giugno 2019 dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che prevede l’inserimento del nuovo articolo 16-bis “Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione”. I contribuenti avranno quindi più tempo per poter fare pace col Fisco, dato che l’adesione ai due istituti agevolativi è scaduta il 30 aprile 2019. Ma andiamo con ordine e indaghiamo sul contenuto dell’emendamento approvato. Rottamazione ter L’articolo 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla l. n. 136/2018 ha riproposto la possibilità di estinguere i debiti, diversi dalle risorse proprie della UE, risultanti da singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante il pagamento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di: - capitale e interessi; - aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Non sono, al contrario, dovuti: - sanzioni; - interessi di mora; - sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Il pagamento delle somme dovute è ammesso in un’unica soluzione o in massimo 18 rate. In caso di pagamento rateale dal 1° agosto 2019 si applicano gli interessi del 2%. La scadenza del versamento delle prime due rate, pari ciascuna al 10% del totale dovuto, resta confermata al 31 luglio e al 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate (ognuna pari al 5% del dovuto) devono essere corrisposte ogni trimestre in luogo delle precedenti scadenze semestrali. Anno Scadenze previste dal D.L. n. 119/2018 Scadenze previste dalla L. n. 136/2018 2019 31 luglio, 30 novembre 31 luglio, 30 novembre 2020 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2021 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2022 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2023 31 luglio, 30 novembre 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre Inoltre, è previsto che il tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza ordinaria non produca la decadenza della rottamazione e non si applichino interessi al ritardato versamento. Tale previsione trova applicazione anche per i versamenti dovuti dai soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis. Infine, viene stabilito che a seguito della presentazione dell’istanza per aderire alla rottamazione ter è ammesso il rilascio del DURC. A tal fine, il contribuente deve manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di aderire alla definizione agevolata dei ruoli presentando entro il 30 aprile 2019 il modello DA-2018. Modifiche introdotte dall’emendamento al decreto Crescita L’emendamento (Molinari) al decreto Crescita, che prevede l’inserimento dell’articolo 16-bis nel D.L. n. 34/2019, dispone, ad eccezione dei debiti che sono già stati ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla rottamazione ter di cui al suddetto articolo 3 del decreto legge n. 119/2018 presentate entro lo scorso 30 aprile 2019, che il contribuente può decidere di esercitare nuovamente la possibilità per accedere alla rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 presentando l’istanza entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019. In termini operativi, questo vuol dire che il contribuente avrà un mese (poco più, poco meno) per decidere se avvalersi di questa possibilità. Laddove il contribuente dovesse decidere di avvalersi di tale possibilità dovrà: a) inviare telematicamente all’Agente della riscossione apposita istanza (ovvero integrarla) entro il prossimo 31 luglio 2019; b) procedere al pagamento delle somme dovute: - laddove lo stesso opti per il versamento in un’unica soluzione, il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019; - nel caso questi opti per il versamento in forma rateale, le stesse sono in numero massimo di 17 rate consecutive, da versarsi come segue: Anno Scadenze previste dall’emendamento (Molinari) 2019 30 novembre prima rata pari al 20% delle somme complessivamente dovute 2020 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2021 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2022 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre 2023 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre In caso di pagamento rateale, sulle date da corrispondersi dal 1° dicembre 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. L’Agente della riscossione provvederà a comunicare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alla data del 30 novembre 2019 le eventuali dilazioni precedenti in essere sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Si segnala infine che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (e non più entro lo scorso 30 aprile 2019), ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti: a) il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° dicembre 2019 sono dovuti anche gli interessi. Queste modifiche si applicano anche alle dichiarazioni di adesione all’istituto agevolativo in esame presentate dopo il 30 aprile 2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019. Le medesime non trovano applicazione con riferimento, invece, alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea. Saldo e stralcio L’articolo 1, commi da 184 a 198 della legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha stabilito che i debiti delle persone fisiche risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti da: - tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni annuali - contributi dovuti dagli iscritti alle casse di previdenza complementari o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Questa possibilità spetta ai contribuenti con un ISEE del nucleo familiare inferiore a euro 20.000 e consente di pagare la cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo: - il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500; - il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500; - il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000. Il contribuente deve manifestare la volontà di procedere con la definizione mediante lapresentazione di apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019. Il versamento delle somme dovute è effettuato in 3 anni con interessi di rateizzazione al 2% dal 1° dicembre 2019. È ammessa la possibilità di pagare in un’unica soluzione. In assenza dei requisiti per accedere alla definizione in oggetto, i debiti inseriti nella suddetta istanza sono automaticamente inclusi nella rottamazione-ter. Novità introdotte dall’emendamento al decreto Crescita Ad eccezione dei debiti già ricompresi nell’istanza per la rottamazione ter o in quelli per aderire alla definizione agevolata dei ruoli per omessi versamenti, che dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può presentare apposita istanza all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2019, secondo le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita. In tal caso, è ammesso il pagamento della cartella con lo stralcio di sanzioni ed interessi di mora, corrispondendo: - il 16% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è minore di euro 8.500 - il 20% delle imposte e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 8.500 ed euro 12.500 - il 35% dell’imposta e degli interessi se l’ISEE è compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000 entro: - il 30 novembre 2019, laddove si opti per il versamento in un’unica soluzione - in un massimo di 17 rate consecutive, se si opta per un versamento in forma rateale, di cui la prima, pari al 20% delle somme complessivamente dovute entro il 30 novembre 2019 e il restante alle date del 28 febbraio, 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. L’Agente della riscossione provvederà a comunicare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alla data del 30 novembre 2019 le eventuali dilazioni precedenti in essere sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Queste modifiche si applicano anche alle dichiarazioni di adesione all’istituto agevolativo in esame presentate dopo il 30 aprile 2019 ed entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita.