Ministero del Lavoro - Nota n. 18655 del 2 dicembre 2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella Sezione relative agli enti del terzo Settore, la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica. Iscrizione al RUNTS per silenzio assenso”. In particolare sono stati richiesti chiarimenti al Ministero relativamente ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo). Il Ministero ricorda che lo scadere del termine procedimentale, ha comportato in favore dell'ente il consolidarsi del cd. silenzio-assenso che pone in capo all'Ufficio l'obbligo di provvedere senza ritardi all'iscrizione nel RUNTS, attraverso le funzionalità in uso, "senza provvedimento". In considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, il Ministero ha già concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso, un primo contingente di enti che alla scadenza dei termini procedimentali risulteranno non essere ancora stati oggetto di alcuna istruttoria; ovvero quegli enti per i quali non risulti nemmeno una "presa in carico" da parte degli operatori. Il Ministero ha comunque adottato alcune misure per garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts tra cui l'onere in capo agli enti iscritti senza provvedimento, di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria. Il Ministero evidenzia inoltre che particolare rilievo assume il fatto che anche in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell'iscrizione nel RUNTS, la sospensione dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi. A fine di evitare situazioni di incertezza è evidente la necessità: - da un lato che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione; - dall'altro che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio. In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa. Nei casi di enti già dotati di personalità giuridica, non è ipotizzabile alcuna soluzione immediata della continuità della stessa a seguito dell'iscrizione, anche se il possesso non risulti ancora a sistema; ma una volta che l’Ufficio Runts venga a conoscenza dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche, non potrà mancare di attivarsi tempestivamente per garantire ai terzi la necessaria conoscibilità degli assetti collegata all'iscrizione in un pubblico registro. Per tale motivo, qualora la documentazione non sia depositata autonomamente dall'ente entro i 90 giorni dall'iscrizione o comunque entro il termine eventualmente assegnato dall'ufficio, successivo a tale scadenza, l'ente potrà vedere revocata l'iscrizione al Runts, con conseguente ritorno dell'ente sotto la competenza dell'autorità governativa pregressa. Un’ulteriore ipotesi che il Ministero considera è quella in cui l’ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS. In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l’attenzione della necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell’ente presso il Registro delle P.P.G.G. in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all’Ufficio del Runts. Secondo il Ministero un ruolo importante potrà essere svolto dalle Reti associative cui eventualmente gli enti aderiscano e dai CSV; il completamento e l'innalzamento del livello qualitativo della base informativa del RUNTS è un processo destinato a protrarsi oltre il termine assegnato dal legislatore agli uffici per completare le istruttorie, che richiede uno sforzo comune nell'interesse di tutti.