Sulla GUUE L. 153 del 3 giugno 2022 è stato pubblicato il “Sesto Pacchetto” di sanzioni UE alla Russia e Bielorussia. Esso consta di dieci provvedimenti: - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio; - Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio; - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio; - Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio; - Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio; - Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio; - Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio; - Decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio; - Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio; - Decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio. Quali sono le sanzioni introdotte Le misure adottate dall’Unione Europea contro la Russia e la Bielorussia comprendono sanzioni individuali, sanzioni economiche, restrizioni sui media e talune misure diplomatiche. Nelle conclusioni dello scorso 31 maggio, il Consiglio europeo aveva già anticipato le proprie decisioni sull’adozione del sesto pacchetto di sanzioni che era stato annunciato più di un mese fa. In particolare, il Consiglio ha ufficializzato la sua determinazione ad intensificare la pressione sulla Russia e sulla Bielorussia per ostacolare la guerra contro l'Ucraina, invitando, per questa ragione, tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni stabilite dall’Unione e ad individuare ed ostacolare qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con ogni altro mezzo. In tale prospettiva, il Consiglio europeo ha convenuto che il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia abbia ad oggetto il petrolio greggio, nonché i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto, esortando i suoi componenti ad adottarlo senza indugio, garantendo la funzionalità del mercato unico unionale, la concorrenza leale, la solidarietà tra gli Stati membri e le condizioni di parità anche per quanto riguarda il graduale affrancamento dalla dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili russi. Peraltro, per sopperire ad improvvise interruzioni dell'approvvigionamento, sono state introdotte misure di emergenza per garantirne la continuità, assicurando il monitoraggio delle condizioni di parità nel mercato unico dell'UE e la sicurezza dell'approvvigionamento. L'UE ha inoltre adottato sanzioni contro la Bielorussia in risposta al suo coinvolgimento nell'invasione dell'Ucraina. La principale novità del nuovo pacchetto riguarda, certamente, il fatto che l’Unione ha deciso di vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia all'UE. La misura comporta il divieto totale di importazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi trasportati per via marittima e comprende il 90 % delle attuali importazioni europee di petrolio dalla Russia. Il divieto è soggetto a determinati periodi di transizione, per consentire al settore e ai mercati mondiali di adattarsi, e a un'esenzione temporanea per il petrolio greggio trasportato tramite oleodotto per garantire che l’importazione di petrolio russo sia eliminata in modo graduale. L'UE e i suoi partner potranno così garantire approvvigionamenti alternativi e ridurre al minimo l'impatto sui prezzi globali del petrolio. La graduale eliminazione del petrolio russo richiederà 6 mesi per il petrolio greggio a 8 mesi per altri prodotti petroliferi raffinati. Inoltre, la Bulgaria e la Croazia beneficeranno anche di deroghe temporanee per quanto riguarda l'importazione rispettivamente di petrolio greggio russo trasportato via mare e gasolio sottovuoto. Nello specifico, data la peculiare esposizione geografica della Bulgaria, è stata concordata una deroga temporanea speciale fino alla fine del 2024, che permetterà a tale Paese di continuare ad importare petrolio greggio e prodotti petroliferi trasportati per via marittima. La Croazia potrà inoltre autorizzare fino alla fine del 2023 l'importazione di gasolio sottovuoto russo, necessario per il funzionamento delle sue raffinerie. Beni e tecnologie a duplice uso L'UE ha anche ampliato l'elenco delle persone ed entità interessate dalle restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso. Tali aggiunte all'elenco includono sia entità russe che bielorusse. Inoltre, l'UE amplierà l'elenco dei beni e delle tecnologie che possono contribuire al potenziamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Il pacchetto appena pubblicato comprende inoltre restrizioni aventi ad oggetto 80 sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate per la fabbricazione di armi chimiche. Servizi alle imprese Il pacchetto contiene altresì misure volte ad evitare la prestazione, diretta o indiretta, di determinati servizi alle imprese, quali servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, la consulenza fiscale nonché i servizi di consulenza amministrativo-gestionale: tutte queste attività non potranno essere rese nei confronti di entità riconducibili al governo russo né di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Radiodiffusione Sono state altresì sospese le attività di radiodiffusione di altri tre canali dello Stato russo: - Rossiya RTR/RTR Planeta; - Rossiya 24/Russia 24; - TV Centre International. Si tratta di alcuni tra i più importanti canali ritenuti veicolo di disinformazione pro-Cremlino. Conclusioni Si segnala infine che la Commissione ha pubblicato delle apposite FAQ relative al Sesto Pacchetto di sanzioni. Si attendono ulteriori informazioni e chiarimenti. In considerazione dell’ulteriore evoluzione del contesto, con misure ora ancora più stringenti sulle relazioni commerciali con controparti russe e bielorusse, le aziende italiane con attività commerciali incise dagli attuali provvedimenti dovranno eseguire una adeguata due diligence per evitare di incorrere in violazioni per una mancata osservanza del complesso delle restrizioni. Si tratta di identificare, secondo due distinte direttrici, ogni limitazione oggettiva e soggettiva. Del resto, tale attività di ricognizione, si profila ormai come necessaria. La mancata compliance con le misure unionali, infatti, conduce a violazioni di natura penale, con evidenti riflessi sulla reputazione aziendale complessiva.