Il 18 dicembre (il 16 cade di sabato) scade il termine per il versamento del saldo dell’IMU per l'anno 2023. Come si calcola l’imposta Ai fini della determinazione e del versamento della seconda rata IMU, anno 2023, bisogna seguire le seguenti regole: - l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente; Giorni del mese possesso cedente Giorni del mese possesso acquirente Soggetto passivo intero mese 15 16 Acquirente 15 15 Acquirente 14 14 Acquirente 16 15 Cedente - il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (18 dicembre per il 2023). Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La rata a saldo è uguale alla rata di acconto nel caso in cui nulla sia cambiato circa l'aliquota e le condizioni dell'immobile. I Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Se ci sono modificazioni Nel corso del 2023 si possono essere verificate modificazioni che attengono al possesso, alle aliquote e all'utilizzo. Esempio n. 1 - Cambiano le quote di possesso Il 10 luglio 2023 il contribuente A ha ceduto: - a B il 50% della sua quota di possesso di una unità abitativa; - a C l'altro 50%. Il Comune per il 2023 non ha modificato l'aliquota dell'IMU. Cambiano, quindi, le quote di possesso. A, che aveva versato entro il 16 giugno 2023 la prima rata, non è tenuto a versare il saldo. B verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell'imposta dovuta (pari al 50%) per il 2023. C verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell'imposta dovuta (pari al 50%) per il 2023. Esempio n. 2 - Cambia il periodo del possesso Il contribuente ha ceduto in data 5 agosto 2023 un’unità immobiliare adibita a civile abitazione. Il Comune per il 2023 non ha modificato l'aliquota dell'IMU. Cambia, quindi, il periodo di possesso. Il saldo è dovuto per un solo mese. L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto. Rendita catastale = 260,2 Aggiornamento 5% = 13,01 Rendita aggiornata = 273,21 x coeff. 160 = 43.714 Aliquota 10,6 per mille = 463 di cui 7/12 = 270 Rata acconto = 231 Rata saldo = (270 - 231) = 39 Esempio n. 3 - Cambia l'aliquota Si ha il possesso di un’unità immobiliare adibita a civile abitazione. Per il 2023 il Comune ha modificato l'aliquota dell'IMU per le unità immobiliari adibite a civile abitazione: dal 10,4 al 10,6 per mille. Calcolo acconto Rendita catastale = 245 Aggiornamento 5% = 12,25 Rendita aggiornata = 257,25 x coeff. 160 = 41.160 aliquota 10,4 per mille = 428 Rata acconto = 214 Calcolo saldo Rendita catastale = 245 Aggiornamento 5% = 12,25 Rendita aggiornata = 257,25 x coeff. 160 = 41.160 aliquota 10,6 per mille = 436 saldo = (436 - 214) = 222 Esempio n. 4 - L'unità abitativa diventa abitazione principale A decorrere dal 4 agosto 2023 l'unità abitativa è adibita ad abitazione principale e, pertanto, gode della relativa agevolazione. È stata già versata la prima rata. Il Comune per il 2023 non ha modificato l'aliquota dell'IMU. Dovrà essere effettuato il versamento della seconda rata/saldo nella misura di 1/12 dell'imposta dovuta per il 2023. Esempio n. 5 - Acquisto unità abitativa adibita ad abitazione principale Il 10 ottobre 2023 il contribuente ha acquistato una unità abitativa che, essendoci le condizioni previste dalla legge, ha adito ad abitazione principale. La seconda rata/saldo non è dovuta. Le rate per gli enti non commerciali sono tre Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Nella risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la facoltà di differimento dei termini di versamento può essere legittimamente esercitata dal comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota dell’IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D. Riepilogo delle rate e scadenze Rate Scadenze Rata unica 16 giugno 2023 Due rate Prima rata 16 giugno 2023 Seconda rata (a saldo) 18 dicembre 2023 Tre rate (enti non commerciali) Prima rata 16 giugno 2023 Seconda rata 18 dicembre 2023 Terza rata (a conguaglio) 16 giugno 2024