Tra i vari versamenti da effettuare entro il 16 dicembre 2019 vi è anche quello relativo alla seconda rata a saldo dell’IMU e della TASI dovute nel 2019. Attenzione alla delibera del Comune per il saldo Occorre fare molta attenzione all’aliquota deliberata dal Comune per il saldo di dicembre. Infatti, nel 2019 è decaduto il cosiddetto “blocco” delle aliquote che - nel triennio 2016-2018 - aveva impedito ai sindaci di deliberare rincari di prelievo rispetto alle aliquote già esistenti. Il soggetto interessato, pertanto, dovrà tenere conto, al momento del pagamento del saldo, dei possibili aumenti decisi dal Comune. Il saldo della TASI Entro il 17 giugno scorso, i soggetti interessati hanno versato la prima rata relativa al primo semestre 2019 della TASI, la tassa sui servizi indivisibili; entro lunedì 16 dicembre è necessario provvedere al versamento del saldo per il 2019. L’imposta poteva essere anche versata in unica soluzione per tutto il 2019, entro il 17 giugno 2019. Il versamento della prima rata della TASI è effettuato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul Portale del federalismo fiscale. Dal 2016 non sono più soggetti a TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È, quindi, stata estesa anche ai fini TASI l’agevolazione prevista a fini IMU. Tale esenzione vale sia se l’immobile costituisce abitazione principale per il possessore, sia per l’utilizzatore dello stesso. Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione principale, è possibile beneficiare dell’esclusione dal prelievo esclusivamente un’unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte); C/6 (autorimesse e posti auto); C/7 (tettoie). Il calcolo della base imponibile TASI va effettuato secondo le regole previste per l’IMU. Ottenuta la base imponibile, a essa occorre applicare le aliquote fissate dal Comune di ubicazione dell’immobile. Dal 2015 la tempistica di versamento della TASI (e della delibera comunale da applicare) è integralmente allineata a quella dell’IMU. Come versare il saldo della TASI Il versamento della TASI deve essere effettuato mediante l'utilizzo del modello F24 o dell’apposito bollettino postale. Con D.M. 23 maggio 2014 è stato approvato il bollettino di conto corrente postale per il versamento della TASI. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1017381649, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. Il conto corrente postale per il versamento del tributo per i servizi indivisibili è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”. Per i versamenti con il modello F24 devono essere utilizzati i codici tributo: - 3958 (TASI - abitazione principale e relative pertinenze); - 3959 (TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale); - 3960 (TASI - aree fabbricabili); - 3961 (TASI - altri fabbricati). Come versare il saldo dell’IMU L'IMU è dovuta da tutti i proprietari di immobili o da chi detiene diritti reali di godimento sugli immobili. Pertanto, anche per il 2019 sono soggetti passivi dell’IMU il proprietario dell’immobile, l’usufruttuario, il titolare di diritto di abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso, il locatario di bene in leasing e il concessionario di beni demaniali. Sono esonerati, tra l’altro, dal versamento dell’IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sulle seguenti categorie di immobili: - abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (le pertinenze dell’abitazione principale ammesse all’esonero IMU sono esclusivamente quelle appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna di esse); - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - i beni merce che non devono essere stati locati nemmeno per parte d’anno. Il versamento dell’IMU può essere effettuato: - con bollettino postale; - con modello F24; 3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE 3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3914 IMU - terreni – COMUNE (diversi da gruppo catastale D) 3916 IMU - aree fabbricabili - COMUNE 3918 IMU - altri fabbricati – COMUNE 3925 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3930 IMU – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE - con modello F24 EP per i versamenti dovuti dagli enti pubblici.