È in scadenza il termine per effettuare il versamento del conguaglio dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2019. Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione oppure in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre. L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). L’IVA da versare a debito, da parte del soggetto IVA, risulta dal quadro VL della dichiarazione IVA 2020, periodo di imposta 2019. Versamento del saldo e possibilità di rateizzazione L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (arrotondato a 10 euro). Il contribuente può versare in unica soluzione ovvero rateizzare (ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997). Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001). Va evidenziato che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. il soggetto IVA può - versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo - versare la prima rata entro il 16 marzo e rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (entro il 16 novembre) - versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo - rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima - differire il versamento al 31 luglio applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017) La rateizzazione del saldo IVA è così calcolata se il pagamento della prima rata è effettuato: - entro il 16 marzo: senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi; - dal 17 marzo al 16 aprile: con maggiorazione dello 0,40%; - dal 17 aprile al 18 maggio: con maggiorazione dello 0,80% (0,4 x 2); - dal 19 maggio al 18 giugno: con maggiorazione dello 1,20% (0,4 x 3); - dal 19 giugno al 1° luglio: con maggiorazione dello 1,60% (0,4 x 4). Se invece si opta per la rateizzazione, pagando subito la prima rata il 16 marzo, sull’importo delle singole rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% per ogni mese (quindi sulla seconda rata lo 0,33%, sulla terza rata lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99%, etc.). Se si usufruisce dell’ulteriore differimento di 30 giorni (e il pagamento avviene quindi il 31 luglio 2020), occorre maggiore l’importo di un ulteriore 0,40%. Va ricordato che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme (di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006).