La mancata indicazione dei crediti d’imposta in dichiarazione non determina la decadenza del benefico, a condizione che comunque i bonus siano spettanti. È questa una novità contenuta nell’art. 13 della bozza di decreto legislativo recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre 2023. Secondo quanto si legge nella disposizione, la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e 770, se spettanti, non comporta la decadenza del beneficio. In base alla relazione illustrativa, in linea con l’affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale, la disposizione stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per le quali permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali. Si tratta, in termini operativi, dei crediti d’imposta che devono essere riportati nel quadro RU della dichiarazione de redditi. I precedenti nella prassi… La previsione normativa non rappresenta, tuttavia, una novità assoluta, se si tiene conto dell’orientamento espresso dalla prassi ammnistrativa e della giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello del 9 giugno 2021, n. 396, aveva già chiarito che la mancata indicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione. Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso. Del medesimo avviso era stata l’Agenzia delle Entrate, qualche anno prima, quando con la risposta a interpello n. 47 del 2018, con specifico riferimento al tax credit per il cinema, aveva sostenuto che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito in questione è maturato e in quelli successivi, non preclude la fruizione dell’agevolazione. Per tale omissione, infatti, la norma non prevede la decadenza dal beneficio. Si tratta, comunque, di una violazione sanzionabile. A parere dell’Agenzia, anche nel rispetto della previsione normativa riguardante l’obbligo di riportare il credito in dichiarazione, è consentito al contribuente di poter presentare una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione. In questo modo si avranno tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere compensati dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa. … e nella giurisprudenza La medesima opinione non era stata, però, condivisa da parte della giurisprudenza che, con espresso riferimento ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo o a quelli per investimenti in aree svantaggiate, aveva sostenuto la non fruibilità dell’agevolazione in caso di omessa indicazione nel quadro RU e l’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, sentenze 4 aprile 2022, n. 10867, 18 maggio 2021, n. 13343, 15 novembre 2021, n. 34266, 16 novembre 2021, n. 34266). In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità nel caso di crediti d’imposta, non si è in presenza di una dichiarazione di scienza (per la quale è possibile presentare una dichiarazione integrativa), ma di una manifestazione di volontà irretrattabile. Ciò in quanto il beneficio fiscale è subordinato a una manifestazione di volontà del contribuente da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso il quadro RU della dichiarazione. Tale manifestazione è irretrattabile anche in caso di errore, salvo il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione finanziaria. Tuttavia, di recente si è andato sviluppando un orientamento giurisprudenziale differente, in applicazione del quale la mancata indicazione del credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza dello stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio (ex multis, CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sentenza 518/12/2023). A sostegno di quanto statuito, i giudici hanno posto in luce due differenti aspetti: - il primo, richiamato dai giudici con riferimento al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (n. 13822/2018), è quello riferito al generale principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente: in virtù di tale principio non possono essere richiesti a quest’ultimo documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio (art. 6, comma 4, legge n. 212/2000); - il secondo aspetto sottolineato dai giudici attiene al fatto che la norma istitutiva dell’agevolazione in esame (credito ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 280 e ss., legge n. 296/2006) non prevede, quale causa di decadenza, la mancata indicazione in seno alla dichiarazione dei redditi degli elementi costitutivi della stessa. Condizione, quest’ultima, che essendo rinvenibile unicamente in una fonte normativa di rango secondario (D.M. n. 76/2008) è stata ritenuta inefficace dalla Corte. Cosa prevede la nuova normativa L’art. 13 dello schema di decreto delegato pone fine a tale querelle e, soprattutto, risolve definitivamente la questione con specifico riferimento ai crediti d’imposta per i quali le norme istitutive o attuative espressamente prevedono la loro indicazione nei modelli di dichiarazione - quale condizione indispensabile per la loro fruizione. Di conseguenza, sarà possibile fruire dei benefici fiscali anche laddove gli stessi non siano riportati nel quadro RU del modello Redditi. Omissione, questa, che si presume debba essere comunque sanata mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, atta tra l’altro a permettere l’attività di controllo da parte dell’erario. Si segnala inoltre che sempre l’art. 13 della bozza di decreto reca una specifica disposizione per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’art. 10, D.M. 31 maggio 2017, n. 115, ossia degli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione. Con specifico riferimenti a tali agevolazioni viene previsto che resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’art. 17 del medesimo regolamento, ossia che l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti concessori nel Registro nazionale degli aiuti di Stato determina l’illegittimità della loro fruizione. Tale previsione rappresenta una conferma di quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi, secondo le quali l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Si ricorda infine che ad oggi - secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 2021 e con la FAQ del 17 novembre 2022 - la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS può comunque essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione minima di 250 euro), definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso.