Con il provvedimento 3 ottobre 2023, prot. n. 352652/2023, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi al contribuente. In particolare, l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro per i quali risulti che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili sia superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Tali elementi e informazioni forniscono al contribuente dati utili per porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, esperendo il cd. ravvedimento operoso. Infatti, I contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. n. 471/1997 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempre che le stesse non siano già state contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Va ricordato che il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023. Il contribuente potrà aver posto in essere il comportamento in oggetto, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973). In caso di consegna di un PVC riferito a violazioni che rientrano tra quelle indicate nell’art. 6, commi 2-bis (limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri) e 3, o nell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate. Infine, le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 12, comma, D.Lgs. n. 471/1997. Quali elementi e informazioni a disposizione del contribuente? L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA, i quali presentano anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra: - l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate in via telematica all’Agenzia delle Entrate (art. 22, comma 5, ultimo periodo, D.L. n. 124/2019); - i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015) e verso le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, commi da 209 a 214, legge n. 244/2007); - i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015); L’Agenzia rende disponibili tali informazioni per una valutazione dei dati in suo possesso. Ciò permette al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. I dati che vengono messi a disposizione dei contribuenti sono: - codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente; - numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta; - codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; - descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente; - modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata; - istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi del ravvedimento operoso; - modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Come vengono trasmesse le informazioni La comunicazione e le relative informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale comunicato dal contribuente. Le stesse sono consultabili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili: - l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo dell’imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici; - l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; - la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo del punto b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse dai corrispettivi telematici trasmessi; - il codice ABI o quello fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici; - gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti. Come regolarizzare errori od omissioni I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. I contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi - di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997 - possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempre che le stesse non siano già state contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento. Va ricordato che il ravvedimento operoso dovrà essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023. Come richiedere informazioni o effettuare segnalazioni all’Agenzia? Il contribuente, o un suo intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, potrà richiedere le informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. La rettifica in diminuzione rappresenta, a parere dell’Agenzia, una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore. Questi, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo che, in quanto tale, può decidere se esercitare o meno. Annullamento delle lettere di compliance Con comunicato stampa dell’11 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema: in seguito a varie segnalazioni giunte da contribuenti ed intermediari, era emerso che degli operatori finanziari, obbligati alla trasmissione dei dati inerenti i pagamenti elettronici (POS), avevano commesso errori sulle informazioni inviate. Appresa tale circostanza solo dopo l’invio delle lettere di compliance, l’Amministrazione si è attivata immediatamente con gli stessi operatori finanziari per individuare, nel dettaglio, gli errori da loro commessi, trasmettendo poi ai soggetti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere in precedenza recapitate. È stato puntualizzato come le informazioni erano state trasmesse dagli operatori finanziari in forma giornaliera ed aggregata, non rilevabili neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati.