Il decreto fiscale 2019 (art. 9, commi da 1 a 8) ha introdotto una sanatoria per regolarizzare gli errati adempimenti di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e dei tributi pagati (imposte sui redditi, IVA e IRAP). In particolare, si dispone che le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate attraverso il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Con il provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative da osservare per finalizzare correttamente la sanatoria. Come si perfeziona la sanatoria Il perfezionamento si ottiene con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in un’unica soluzione entro il 31 maggio o in due rate, di pari importo, di cui: - la prima entro il 31 maggio 2019 - la seconda entro il 2 marzo 2020 e con la rimozione delle irregolarità e delle omissioni. Per consentire il versamento delle somme in oggetto, con la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito codice tributo (PF99) da indicare nel modello F24. Quali sono le violazioni sanabili Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi in riferimento alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. La procedura non è altresì ammessa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa. Irregolarità da rimuovere entro il 2 marzo 2020 Tra i principali aspetti chiariti nel provvedimento del 15 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il perfezionamento della procedura richiede anche la rimozione delle irregolarità o delle omissioni commesse, da eseguire entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Le ultime indicazioni delle Entrate Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti riguardanti le modalità operative per definire la procedura. La regolarizzazione riguarda le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma idonee ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che quindi non possono essere considerate violazioni “meramente formali”, queste ultime non punibili ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997. Ne consegue che possono essere sanate, tra le altre, anche le seguenti violazioni: irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni; omesse indicazioni dei costi black-list; omissioni riguardanti le comunicazioni finanziarie di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 471/1997; presentazione omessa o tardiva dei modelli INTRASTAT, delle comunicazioni periodiche IVA; tardiva annotazione delle operazioni nei registri IVA; invio tardivo delle dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività ex art. 35, D.P.R. n. 633/1972; sanzioni sull’omessa o irregolare applicazione del reverse charge. Un requisito essenziale per accedere alla sanatoria è che, per la violazione formale commessa, l’Agenzia delle Entrate sia il soggetto competente all’irrogazione della sanzione. Nel rispetto delle suddette condizioni, rientrano nel perimetro della sanatoria anche le violazioni oggetto di contenzioso, purché alla data della regolarizzazione non si sia ancora formato il giudicato. La circolare n. 11/E/2019 ha invece escluso la possibilità di regolarizzazione delle violazioni concernenti l’omessa presentazione del modello F24 a zero e l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore ovvero l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione insussistenti. Escluse anche le violazioni connesse al rilascio infedele del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati.