Un emendamento al D.L. n. 77/2021 (decreto Semplificazioni) ha introdotto l’art. 39-bis volto a sanare, per le start-up innovative, la redazione di atti costitutivi, statuti o modifiche successive effettuate mediante firma digitale ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 e del D.M. 17 febbraio 2016. La sanatoria si applica agli atti costitutivi, statuti o modificazioni degli stessi redatti con le modalità di cui sopra e depositati presso l’ufficio del registro delle imprese fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto Sostegni-bis. Secondo il testo in commento, tali atti restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese. Le start-up innovative e la costituzione digitale Al fine di comprendere la portata della modifica, occorre ricordare che l’art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 (convertito con modificazioni con legge n. 33/2015), prevede che le piccole medie imprese innovative possano redigere l’atto costitutivo e le successive modificazioni per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). Sulla materia è intervenuto il Ministro dello Sviluppo economico mediante l’adozione del D.M. 17 febbraio 2016 avente ad oggetto le “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative” il cui art. 1, comma 2 prevede che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD”. Come risulta evidente dal confronto tra la norma di rango primario (D.L. n. 3/2015) e quella di rango inferiore (art. 1, comma 2, D.M. n. 17 febbraio 2016), quest’ultima elimina in pratica le alternative che invece il legislatore mette a disposizione delle start-up innovative, riducendo a una soltanto (modalità esclusivamente informatica) le possibilità di redazione degli atti. L’anomalia non poteva passare indenne il vaglio della giurisprudenza che, infatti, ha sancito (Consiglio di Stato, sentenza 29 marzo 2021, n. 2643) che le alternative previste dall’art. 4, comma 10-bis, D.L. n. 3/2015 (i.e. atto pubblico o atto con firma digitale) non possono essere limitate dal decreto ministeriale alla sola modalità informatica (atto con firma digitale) in quanto ciò si pone in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti essendo il decreto ministeriale fonte secondaria subordinata alla fonte primaria costituita dal D.L. n. 3/2015. Ma c’è di più. Le disposizioni ministeriali, infatti, si porrebbero in contrasto anche con la normativa vigente che impone il controllo preventivo di regolarità dell’atto e tale controllo è garantito dall’intervento notarile al momento della stipulazione dell’atto di costituzione della società. Pertanto, la costituzione con la sola modalità informatica non consentirebbe il controllo di elementi sostanziali quali la liceità, possibilità e determinabilità dell’oggetto sociale. Secondo la massima n. 197 del Consiglio Notarile di Milano, il vizio di nullità potrebbe essere eliminato attraverso la deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria del testo statutario. Nel caso di specie, la sanatoria: - può intervenire contestualmente a qualsiasi modificazione dello statuto sino a quel momento vigente, la cui validità peraltro prescinde dalla sanatoria stessa; - non richiede il consenso unanime dei soci, essendo assoggettata alla regola maggioritaria al pari di qualsiasi modificazione statutaria, a prescindere dalla sussistenza o meno di una causa di scioglimento o di nullità; - non comporta, se assunta prima della sentenza che ai sensi dell’art. 2332, comma 4, c.c. che dichiara la nullità e la nomina liquidatori, la revoca dello stato di scioglimento ai sensi dell’art. 2487-ter c.c. La sanatoria del decreto Semplificazioni Per far fronte a possibili cause di nullità degli atti costitutivi delle start-up costituite mediante atti digitali, l’art. 39-bis prevede che gli stessi, qualora siano stati depositati presso l’ufficio del registro delle imprese entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 77/2021, restino validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese. Tale soluzione non obbligherà quindi i soci delle start-up innovative a una corsa per lo svolgimento di assemblee straordinarie chiamate a confermare con atto pubblico la modifica dello statuto sociale. La nuova modalità di costituzione delle start-up innovative Oltre ad aver sanato la situazione esistente, l’emendamento regolamenta gli atti da effettuarsi successivamente alla conversione del decreto legge. In particolare, il comma 2 dell’art. 39-bis dispone che “fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile”. In altre parole, si ribadisce che le modifiche statutarie delle società a responsabilità limitata (incluse le start-up innovative) devono essere deliberate dall’assemblea dei soci e il relativo verbale deve essere redatto obbligatoriamente da un notaio. È bene notare come tale modalità resterà l’unica possibile fino all’adozione delle misure per l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario previste dalla direttiva (UE) n. 2019/1151 per la cui attuazione nel nostro ordinamento è stata già conferita la delega mediante la legge 22 aprile 2021, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021. Al fine di contenere i costi per le società a responsabilità limitata, l’ultimo comma dell’art. 39-bis dispone che “il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140”. Il compenso, quindi, non potrà essere superiore a 600 euro.