La definizione delle liti avviene a costo zero laddove riguardi un atto di contestazione della sanzione del 30% per indebito ottenimento del rimborso IVA e il contribuente abbia già restituito gli importi percepiti indebitamente. Questa tesi, sostenuta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16003 depositata il 7 giugno 2023, esplica effetti anche in merito alla definizione delle liti ex L. 197/2022. Rammentiamo che la domanda di definizione va presentata entro il 30 settembre 2023 mediante l’applicativo telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e che, del pari, la prima rata o tutti gli importi vanno pagati entro il 30 settembre 2023. Facciamo presente, in via incidentale, che il DLgs. 158/2015 ha sostituito il comma 5 dell’art. 5 del DLgs. 471/97, introducendo la sanzione amministrativa pari al 30% dell’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione, solo se ottenuta in violazione dei presupposti dell’art. 30 del DPR 633/72. La previgente versione della norma, in vigore fino al 31 dicembre 2015 sanzionava chi chiedeva un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto in difformità della dichiarazione, nella misura dal 100% al 200% della somma non spettante. Tuttavia, tale fattispecie ormai dal 2011 non trovava applicazione nella prassi dal momento che il rimborso viene indicato nel quadro VX della stessa dichiarazione IVA (precedentemente si utilizzava il c.d. “modello VR”, in via separata dalla dichiarazione). Alla luce della tassatività, quindi, non sarebbe comunque possibile sanzionare, specie nel sistema ante 2015, l’ottenimento di un rimborso IVA non dovuto, in quanto fattispecie assai diversa dall’omesso versamento, sanzionato nella misura del 30% dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (in questo senso, Cass. 29 ottobre 2021 n. 30785). Premesso ciò, ai sensi dell’art. 1 comma 191 della L. 197/2022, “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”. Identica formulazione aveva l’art. 11 comma 2 del DL 50/2017, oggetto della sentenza in commento. Sulla base di quanto esposto: - se si tratta di lite su sanzione non collegata al tributo, la definizione avviene pagando il 40% o il 15% della sanzione; - se si tratta di lite su sanzione collegata al tributo e questo è definito in qualsiasi modo, la definizione avviene a costo zero; - se si tratta di lite su sanzione collegata al tributo e questo non è definito, la definizione avviene come se si stesse trattando di lite relativa ad un tributo (così, in via interpretativa, il provv. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2023 n. 30294). La difesa erariale sosteneva che si trattasse di sanzione non collegata al tributo. Di diverso avviso si è dimostrata la Suprema Corte, affermando che si tratta di sanzioni collegate al tributo, e che questo, vista la restituzione degli importi erogati, è da ritenersi “definito”. Rientrano in generale, nella definizione a costo zero le seguenti casistiche: - tardivi versamenti di imposte dichiarate (il tributo, per definizione, è stato definito in quanto ormai pagato); - definizione del tributo con acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione oppure mediante ravvedimento operoso (circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2019 n. 10, § 2.7); - atto di contestazione di sanzioni per indebita compensazione di crediti esistenti o inesistenti senza recupero del credito (circ. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 23, § 5.1 e 5.2); - formazione del giudicato interno o esterno sull’imposta, favorevole o sfavorevole al contribuente.