Scade lunedì 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato e il 1° settembre è domenica) il termine a disposizione dei soggetti IVA per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Chi è tenuto alla comunicazione ... Dopo una serie di problematiche interpretative sulla nuova normativa, il decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), ha definitivamente risolto il dubbio riferito all’ambito soggettivo di applicazione dell’esterometro, che originariamente faceva riferimento ai soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, “stabiliti o identificati”. I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti stabiliti in Italia; i medesimi soggetti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. I soggetti non stabiliti possono essere sia comunitari che extracomunitari (fra i soggetti extracomunitari sono compresi quelli residenti nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, a norma dell’art. 7, D.P.R. n. 633/1972, come riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2018, par. 1.2.). ... e chi no Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica (e quindi dall’adempimento dell’esterometro) i soggetti IVA con ridotto volume d’affari e più precisamente: - quelli che rientrano nel regime di vantaggio (ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011); - quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, come “ampliato” in termini di volume d’affari dalla legge di Bilancio 2019). La circolare n. 14/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha risolto il dubbio interpretativo affermando che “sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario”. Quando l’obbligo è escluso Non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per entrambe le tipologie di operazioni, la ratio dell’esclusione dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro è la medesima: trasmettere i dati delle operazioni documentate da fatture elettroniche o da bollette doganali è superfluo, in quanto tali dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite il Sistema di Interscambio, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale. Quest’ultima è resa dagli operatori all’Autorità doganale per il pagamento dei diritti doganali e dell’IVA in occasione delle importazioni o esportazioni di merci. Le operazioni di cui si tratta sono dunque costituite, ad esempio, dalle cessioni all’esportazione (di cui all’art. 8, D.P.R. n. 633/1972) e dalle importazioni (art. 67 del decreto IVA). L’Agenzia delle entrate si è pronunciata sull’argomento con la circolare n. 13/E del 2018, affermando che l’emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia è consentita purché sia possibile, su loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura. È da ritenere che, pur in assenza di una previsione normativa al riguardo, tale condizione potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle Entrate anche nelle fattispecie analoghe di fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia, oppure a favore di soggetti esteri non direttamente identificati e privi di rappresentante fiscale. Quali dati inviare con l’esterometro Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018: - i dati identificativi del cedente/prestatore; - i dati identificativi del cessionario/committente; - la data del documento comprovante l’operazione; - la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento la tipologia dell’operazione. Quando effettuare la trasmissione Come prevede la normativa vigente (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015), la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.