Si amplia lo scambio automatico di informazioni fiscali: a decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione. È quanto prevede il D.M. 29 gennaio 2019 del Ministero dell’Economa e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019. Di conseguenza, al D.M. 28 dicembre 2015, l'Allegato B, recante l'elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, è modificato come segue: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione: Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali); Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.»; b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Elenco dei conti esclusi: polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.». I piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi: a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante; b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante. Viene inoltre sostituito l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, in cui entrano anche Macao e Vanuatu.