Agenzia delle Entrate - Risposta n. 229 del 28 luglio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 229 del 28 luglio 2020 riguardante lo scambio di partecipazioni mediante conferimento. Il Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni. In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate". Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del c.d. 'valore normale' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (neutralità indotta). Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente o ai conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria. La fruizione del regime fiscale di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR è peraltro subordinata al ricorrere di due circostanze: - i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria; - mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. La disposizione richiamata, infine, non prevedendo nulla riguardo alla consistenza delle partecipazioni dei soci della società conferita, porta a ritenere che il requisito del controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. Tale acquisizione deve avvenire, però, uno actu, cioè attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma richiamata. Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11- bis del Decreto Crescita, con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell’art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: - le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, - le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Perciò il comma 2-bis estende il regime del c.d. "realizzo controllato" ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla norma. Per effetto della novella il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione. Il comma 2-bis, amplia in altri termini l'ambito applicativo del comma 2, ritenendo, ai fini dell'applicazione del regime a realizzo controllato, non è più necessario che le partecipazioni conferite siano idonee a far acquisire o ad integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria. La collocazione del comma 2-bis all'interno della disciplina generale di cui all'articolo 177 del TUIR nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2-bis alle "partecipazioni conferite" lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni». Per cui la norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Al riguardo il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.