Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 133793 del 27 maggio 2019 risponde alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine in merito ad un quesito sulla messa in liquidazione di una start-up innovativa. In particolare il quesito riguarda una Srl iscritta alla sezione speciale delle start up innovative per cui si è ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione. La start up svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca. La CCIAA chiede se il Registro Imprese dovrebbe pretendere una pratica di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative pur se il consulente della società preferirebbe non cancellare la società dalla sezione speciale, in quanto convinto che lo stato di scioglimento e liquidazione sarà revocato entro qualche mese e l'attività potrebbe proseguire. Il Ministero dello Sviluppo Economico evidenzia che la norma prevede espressamente che la start up, per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva. Allo scioglimento di una società, consegue l'avvio della fase liquidatoria che comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione che è in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa. L’articolo 25 del D.L. n. 179 del 2012, in relazione al particolare stato di liquidazione, prevede che la società start up, potrebbe, a soli fini liquidatori, continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società”. Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start up e ne esclude la permanenza in sezione speciale. Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. Infatti, se la previsione di continuità aziendale è indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3 si può procedere con la fase di going concern, ben delineata nell'OIC 5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della società. A tal fine appare necessaria la permanenza in sezione speciale. Ove tutto ciò manchi il Ministero ritiene che sia necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle start up.