Agenzia delle Entrate - Risposta n. 553 del 23 novembre 2020 Con la risposta n. 553 del 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di scissione parziale proporzionale, in favore di una società preesistente beneficiaria. In linea di principio, l'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l'operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Quindi è stato evidenziato che l'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario", allorquando è esclusivamente preordinato alla divisione delle attività commerciali. Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l'operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci. In relazione al comparto delle imposte indirette, l'operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le stesse ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi; si fa comunque presente che: - ai fini dell'IVA, all'operazione di scissione si applicano l'art. 2, c. 3, del DPR n. 633 del 1972, e l'art. 19-bis, comma 7 il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti; - ai fini delle imposte di registro le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di Euro 200; - ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si ritengono applicabili l'articolo 4 della Tariffa allegata al TUIC e l'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.