Agenzia delle Entrate - Risposta n. 98 del 27 marzo 2020 L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 98 del 27 marzo 2020 ha fornito chiarimenti in tema di valutazione anti-abuso di un'operazione attuata attraverso una scissione. IL QUESITO Nello specifico, la fattispecie oggetto dell'esame anti-abuso da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda una scissione parziale non proporzionale (c.d. "asimmetrica") di una società a favore di una società preesistente, alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d'azienda, locato alla stessa società beneficiaria, tale per cui, il relativo contratto di affitto si estinguerà per confusione, ivi inclusa la proprietà di una parte dell'immobile strumentale, e da altre poste contabili attive e passive, che saranno definite all'atto della predisposizione del progetto di scissione. In tal modo, le partecipazioni al capitale della società beneficiaria saranno assegnate all'attuale socio che intende effettuare l’operazione, il quale fuoriuscirà definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa (la società scissa), che diventerà una società unipersonale e verrà trasformata in una società a responsabilità limitata. È, altresì, prevista la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata della società beneficiaria. Il patrimonio sociale della società scissa sarà suddiviso in parti uguali tra la società scissa e la società beneficiaria, senza alcun conguaglio né tra la società scissa e la società beneficiaria, né tra i soci; le quote delle società partecipanti alla scissione, successivamente alla prospettata operazione, non saranno oggetto di cessione a terzi e soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni; inoltre, la società beneficiaria non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Per tale ragione è stato ritenuto che si tratti di operazioni fiscalmente neutrali ai fini delle imposte sui redditi prospettate di scissione societaria e successiva trasformazione in società di capitali non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione "asimmetrica" appare, infatti, un'operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci della società scissa di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale, mentre la successiva trasformazione in società di capitali consente lo svolgimento dell'attività d'impresa con una differente veste giuridica. Rimane fermo che entrambe le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.