L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie avviene secondo il principio della responsabilità personale, e quindi sono a carico dell’autore della violazione. Tuttavia, nelle ipotesi in cui le violazioni sono commesse da amministratori o rappresentanti legali di società con personalità giuridica, queste verranno applicate all’ente se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della prima; diversamente saranno a carico dell’autore materiale se l’ente è stato usato come mero schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12334 depositata il 9 maggio 2019. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava ad un amministratore di una società, operante nel settore immobiliare, un avviso di accertamento, con il quale recuperava a tassazione l’Iva non versata e irrogava le relative sanzioni. Secondo l’Ufficio era l’unico responsabile delle violazioni contestate e, dunque il solo chiamato ad adempiere alla pretesa fiscale nonché a versare le sanzioni maturate. Il provvedimento era immediatamente impugnato, ma le doglianze erano respinte dalla Commissione tributaria provinciale. La decisione veniva altresì confermata dai giudici di secondo grado, i quali ritenevano corretta la formalizzazione della responsabilità personale del legale rappresentante, in relazione alle violazioni commesse. La difesa dell’amministratore decideva, così, di proporre ricorso in Cassazione per sostenere l’illegittimità del provvedimento notificato, ritenendo sussistente a norma dell’art. 7 del DL 269/2003 la sola responsabilità giuridica dell’ente, in quanto trattasi di sanzioni sorte in riferimento al rapporto fiscale della società amministrata. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale rappresentante. I giudici di legittimità, in via preliminare, hanno ricordato che in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, secondo cui la sanzione deve essere applicata alla persona fisica che ha commesso la violazione. Tale responsabilità, però, incontra un limite codificato dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003, in virtù del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico di questi ultimi. Ma, prosegue la Corte, occorre il verificarsi di uno specifico presupposto, ossia che la persona fisica, autrice di fatto della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente dotato di personalità giuridica rappresentato od amministrato. Diversamente, nell’ipotesi in cui la società non sia l’effettiva beneficiaria, ma rappresenti un mero schermo usato per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti, allora la configurazione della responsabilità seguirà il principio personalistico, ricadendo così sulla persona fisica. Nel caso di specie l’amministratore incassava direttamente al posto della società i pagamenti di prezzi appositamente aumentati degli immobili venduti.