Con la circolare n. 7 del 15 marzo 2019, dal titolo “Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione” Assonime analizza il credito d’imposta che copre il 50% delle spese di consulenza sostenute nel triennio 2018- 2020, fino a un massimo di 500.000 euro, previsto dalla legge di bilancio 2019 per le PMI che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Ambito soggettivo Il beneficio spetta alle PMI che, in base alla raccomandazione 2003/361/CE: - occupano meno di 250 persone; - hanno un fatturato annuo non superiore i 50 milioni di euro; - oppure hanno un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. Per rientrare nella definizione di PMI è quindi necessario che non si superi il limite degli occupati e uno dei due parametri economici - patrimoniali indicati. Ambito oggettivo Il beneficio del credito d’imposta si inserisce tra le misure di semplificazione volte ad agevolare le PMI nell’accesso al mercato dei capitali. In particolare le misure di semplificazione sono: - la semplificazione regolamentare; - l’introduzione di nuovi strumenti per raccogliere finanziamenti; - il riconoscimento di agevolazioni fiscali. Riconoscimento dell’agevolazione e modalità di fruizione del relativo credito d’imposta Il regime di riconoscimento dell’agevolazione non è automatico, bisogna eseguire un iter al termine del quale ne viene riconosciuta la spettanza. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione devono infatti inoltrare al Mise, nel lasso temporale intercorrente “tra il 1°ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo”, un’istanza via telematica che attesti la sussistenza dei presupposti applicativi dell’agevolazione e che indica l’ammontare del credito d’imposta richiesto. Il MISE comunica all’impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione. Le imprese sono tenute a verifica l’avvenuto rilascio del nulla osta del MISE in quanto è costitutivo dell’agevolazione, nel senso che in suo difetto il credito d’imposta è inesistente. L’impresa non destinataria dell’agevolazione potrebbe pagare una sanzione che va dal 100% al 200% del credito utilizzato e non spettante. Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche: - può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. n. 471/1997 (c.d. compensazione orizzontale) a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui l’impresa agevolata ha ricevuto il nulla osta; - non è soggetto all’apposizione del c.d. visto di conformità; - non soggiace neanche ai limiti quantitativi previsti in tema di compensazione; - non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Nella circolare Assonime sono passate in rassegna le misure di semplificazione europee e nazionali per le PMI, cercando di cogliere i profili positivi e alcuni spunti di riflessione, nell’intento di perseguire la maggiore semplificazione possibile per tutte le PMI, a prescindere dalla trading venue dove sono quotate.