Agenzia delle Entrate - Risposta n. 380 del 18 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 380 del 18 settembre 2020 in tema di trattamento fiscale della sentenza di revocatoria ordinaria fallimentare e di accordo transattivo. In tema di azione revocatoria, la sentenza favorevole del giudice comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale. In altri termini, non riconducendosi di per sé effetti traslativi o restitutori alla statuizione del giudice che accoglie l'azione revocatoria, alla stessa trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa. Nel caso di eventuale statuizione favorevole che accoglie la domanda di revocatoria esperita dal curatore fallimentare trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa. In tema di tassazione dell'atto transattivo, con il quale le parti intendono risolvere con efficacia retroattiva l'atto di conferimento del ramo d'azienda, si osserva che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Sotto il profilo fiscale, per quanto concerne la tassazione ai fini dell'imposta di registro, occorre fare riferimento all'articolo 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa. L'imposta di registro trova applicazione in relazione alle disposizioni negoziali contenute nell'atto transattivo.