Il rimborso delle spese di viaggio al medico che si reca in un Comune fuori residenza non è soggetto alla ritenuta Irpef. Le somme in questo caso hanno funzione restitutoria e sono determinate in base al chilometraggio percorso ed al costo del carburante. È quanto contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14923 depositata il 29 maggio 2023. IL FATTO Nel caso in esame, il contribuente, specialista ambulatoriale in servizio presso l'Asl, aveva presentato istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dall'Azienda sanitaria sulle spese di viaggio rimborsate unitamente allo stipendio ma il fisco aveva rigettato la richiesta. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, i rimborsi per spese di accesso, erogati ai medici specialisti ambulatoriali che svolgano il loro servizio in un Comune diverso da quello di residenza, hanno natura retributiva da sottoporre ad imposizione. Invero l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali prevedeva il rimborso delle spese di viaggio per gli incarichi svolti in un comune diverso da quello di residenza e che l'Azienda ospedaliera assoggettava a ritenuta. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Tuttavia, il rimborso delle spese di trasferta può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio. Di conseguenza, nel primo caso (analitico) il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, mentre nel secondo (forfetario) l'importo che oltrepassa il limite massimo previsto dall'art. 51 Dpr 917/1986 (Tuir) concorre alla formazione del reddito di lavoro. Peraltro, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al Comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese. Dunque, queste hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell'articolo 48 del Dpr 597/1973 e dell'articolo 48 del Dpr 917/1986, poiché la loro quantificazione è determinata con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato e non con criterio forfettario.