Agenzia delle Entrate - Risposta n. 425 del 24 ottobre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 425 del 24 ottobre 2019 riguardante il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine. Sul punto, l'articolo 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari. Tale norma è stata interpretata dall'articolo 3, c. 13, del D.L. n. 90/1990, con cui è precisato che nell'agevolazione sono da comprendere anche i servizi relativi al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto. Successivamente, sulla materia è intervenuta anche la legge Finanziaria 2007, secondo cui la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnicofunzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi. Questa norma chiarisce ulteriormente la portata della disposizione riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. Quindi, ai fini della non imponibilità si richiede, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e, dall'altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso. In tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione. Pertanto, per le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, il trattamento di non imponibilità Iva può essere applicato alle predette prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Tali prestazioni possono essere rese: - dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere; - dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale; - da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto. Il trattamento di non imponibilità, quindi, si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti a determinati requisiti e non anche alle cessioni di beni.